Il nuovo documento del Garante chiarisce, non rivoluziona
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il Provvedimento n. 209 del 10 aprile 2025, ha pubblicato il “Documento di indirizzo relativo al trattamento dei dati personali nell’ambito del condominio”. Si tratta di un intervento sistematico e chiarificatore che affronta un tema da tempo oggetto di incertezze: l’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) nel contesto condominiale. Il documento non introduce nuove norme, ma propone una lettura organica e coerente di quelle esistenti, offrendo indicazioni operative per tutti i soggetti coinvolti.
Il condominio come titolare: quando prende decisioni autonome
Una delle principali novità interpretative è la valorizzazione della soggettività giuridica autonoma del condominio, già riconosciuta dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19663/2014. In questa prospettiva, il condominio può essere titolare del trattamento dei dati quando assume decisioni dirette che riguardano dati personali per finalità comuni. Ne sono esempio l’approvazione dell’installazione di telecamere o la scelta del gestore del sito web condominiale. In questi casi, è il condominio, in quanto soggetto collettivo, a definire finalità e mezzi del trattamento, assumendosi quindi la piena responsabilità giuridica prevista dal GDPR.
L’amministratore come titolare: quando agisce in autonomia
Diversamente, in tutti quei casi in cui l’amministratore opera sulla base di una delega operativa e senza decisioni assembleari dirette, sarà lui stesso il titolare del trattamento. Ciò avviene, ad esempio, nella gestione dell’anagrafe condominiale, dei registri previsti dalla normativa o nelle comunicazioni ordinarie. Il principio guida resta quello fissato dal GDPR: titolare è colui che decide le finalità e i mezzi del trattamento. L’amministratore, dunque, non è un mero esecutore ma può essere responsabile diretto in molte attività.
Quando l’amministratore diventa titolare a titolo personale
Il documento affronta anche il caso in cui l’amministratore operi al di fuori del mandato ricevuto dall’assemblea. In queste situazioni, egli diventa titolare autonomo del trattamento a titolo personale. È quanto accade, ad esempio, se gestisce la contabilità di un singolo condomino oppure tratta dati relativi ai propri dipendenti in un contesto non strettamente condominiale. In tali casi, l’amministratore è chiamato a rispettare integralmente gli obblighi previsti per i titolari del trattamento e risponde in prima persona di eventuali violazioni.
Il principio di accountability anche nel condominio
Particolare rilievo è dato al principio di accountability, uno dei cardini del GDPR. Chiunque tratti dati personali – anche nel microcosmo del condominio – deve essere in grado di dimostrare la propria conformità normativa. Questo si traduce in obblighi precisi: tenuta del registro dei trattamenti, implementazione di misure tecniche e organizzative adeguate, corretta individuazione e nomina dei responsabili esterni, e, quando necessario, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
Una guida operativa per amministratori e condòmini
La pubblicazione del documento rappresenta una svolta concreta. A distanza di oltre un decennio dal precedente vademecum del 2013, il Garante fornisce finalmente uno strumento autorevole e aggiornato per orientarsi correttamente nella gestione della privacy condominiale. Viene così superato l’approccio generico o “fiduciario” nei confronti dell’amministratore, promuovendo una gestione più consapevole, documentata e conforme al diritto.
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