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Privacy e consiglio di condominio: l’amministratore può comunicare i recapiti dei consiglieri?

Privacy e consiglio di condominio: l’amministratore può comunicare i recapiti dei consiglieri?

La comunicazione dei dati personali dei consiglieri condominiali ai condòmini pone interrogativi di rilievo in tema di trasparenza, diritto di accesso e tutela della riservatezza

Il ruolo del consiglio di condominio nella governance condominiale

Ai sensi dell’art. 1130-bis c.c., introdotto dalla Legge n. 220/2012, l’assemblea condominiale può deliberare la nomina di un consiglio di condominio, composto da almeno tre membri, purché il fabbricato sia costituito da un numero pari o superiore a dodici unità immobiliari. Tale organo consultivo ha funzione meramente collaborativa rispetto all’attività dell’amministratore, senza poteri decisionali autonomi.

La funzione del consiglio è quella di agevolare l’amministratore nella gestione delle questioni ordinarie, raccogliendo segnalazioni dai condòmini e promuovendo una comunicazione più efficiente tra la base condominiale e l’organo amministrativo.

È legittimo il contatto diretto tra condòmini e consiglieri?

Sì, la comunicazione diretta tra condòmini e membri del consiglio è legittima e coerente con il ruolo attribuito a questi ultimi. I consiglieri, in quanto delegati assembleari, agiscono da portavoce delle esigenze condominiali, assumendo un ruolo di interfaccia con l’amministratore. Non possono però sostituirsi a quest’ultimo né adottare decisioni vincolanti.

L’amministratore è tenuto a fornire i contatti dei consiglieri?

L’amministratore, quale responsabile della custodia e aggiornamento dell’anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.), è tenuto a garantire ai condòmini l’accesso ai dati essenziali per l’esercizio dei propri diritti partecipativi, inclusi i nominativi e i recapiti dei consiglieri, laddove questi ultimi accettino formalmente l’incarico.

Il principio di trasparenza e buona amministrazione condominiale impone che tali dati possano essere conosciuti dai condòmini, non essendo opponibile, in questo contesto, il diritto alla riservatezza, in quanto prevale l’interesse legittimo alla corretta gestione dell’ente di gestione comune.

Benefici operativi della trasparenza nei contatti

La possibilità, per i condòmini, di interagire con i consiglieri facilita l’emersione tempestiva di criticità, migliora la coesione interna del condominio e rende più efficiente l’attività amministrativa. La comunicazione multilivello (condòmino–consigliere–amministratore) favorisce una gestione partecipata, in linea con i principi di buon andamento e collaborazione sanciti in ambito giurisprudenziale.

Inadempimento dell’amministratore: rimedi esperibili

Il rifiuto ingiustificato dell’amministratore a comunicare le generalità dei consiglieri potrebbe costituire violazione dei doveri derivanti dal mandato fiduciario. I condòmini, in tale ipotesi, potranno presentare istanza all’assemblea per l’adozione di un richiamo e ricorrere a un legale e all’autorità giudiziaria in caso di inerzia.

La collaborazione tra amministratore, consiglieri e condòmini costituisce un presupposto essenziale per una gestione efficiente e trasparente del condominio. La comunicazione dei recapiti dei consiglieri, nel rispetto della normativa privacy, non solo è legittima, ma costituisce prassi auspicabile per la promozione di un ambiente condominiale armonico e partecipato.

Per una gestione conforme e responsabile, è possibile consultare il manuale con le 10 mosse da seguire per la tutela della privacy in ambito condominiale, scaricabile gratuitamente al seguente indirizzo: https://www.tutelacondomini.it/richiedi-il-manuale-di-tutela/

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    Avv. Raffaele Marascio

    Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile.

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