La durata del mandato dell’amministratore di condominio
Nel corso degli ultimi anni, abbiamo assistito ad una accesa discussione circa l’effettiva durata del mandato dell’amministratore. Si è andati dall’ipotesi di sine die perorata da alcuni tribunali e giuristi a quella che ritiene che, allo scadere del primo anno, la carica dell’amministratore di rinnovi di un solo altro anno per poi scattare la prorogatio imperii fino a quando l’assemblea non provvede alla conferma o alla sostituzione del professionista.
Ad oggi, l’orientamento più consolidato è quello che ritiene la carica cessata allo spirare del secondo anno, con l’avvio della prorogatio non potendo, l’ufficio dell’amministratore, rimanere vacante.
La stop alla prorogatio gratuita.
L’aspetto più doloroso di questa vicenda risiede nel fatto di ritenere che per il periodo di mandato svolto in regime di prorogatio all’amministratore non spetti alcun compenso. In altri termini, l’amministratore di condominio dovrà svolgere tutte le sue funzioni ordinarie, compresa la presentazione del rendiconto ma, il tutto, a titolo gratuito.
Il disegno di legge Gardini interviene su questo aspetto con una duplice soluzione:
1) si prevede una chiara durata annuale dell’incarico, rinnovabile non più di un altro anno ma di anno in anno, fino a revoca;
2) impedisce che si realizzi la prorogatio imperii con la gratuità del mandato per l’amministratore.
In altre parole, si risolvono ben due questioni spinose che hanno affollato ed impegnato i tribunali italiani in questi ultimi 12 anni.
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