Il decreto semplificazioni, che dovrebbe essere sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana, contiene un pacchetto di misure volte a rendere più agevole il Superbonus del 110%.
La finalità principale del nuovo intervento normativo mira a dover garantire una scorrevole attuazione degli interventi fruitori del Superbonus 110%, e così che con l’art.17 del nuovo Decreto Semplificazioni “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” prende forma il “nuovo” art.119 L.77/2020.
Mediante sveltimenti e proroghe al disposto normativo emanato per maggiore spinta alle agevolazioni fiscali, con implementazione per il settore edile ed ascendente su numerosissime determinazioni da parte del cittadino tendenti alla rivalorizzazione del proprio immobile, snellimenti, ora proposti, per la norma che, sin da subito, presenta notevoli condizionanti all’applicazione.
Decorso un anno dalla pubblicazione in G.U. del cd. “Decreto Rilancio” ognuno di noi ha potuto ripercorrere varie modifiche ed addizioni apportate al testo originario sin dalla fase di conversione dalla L.77/2020, per poi essere percorso dal cd. “Decreto Agosto”, nonché dal precedente “Decreto Semplificazioni”, fino a giungere alle variazioni recate dalla “Finanziaria 2021”.
Ciò nonostante, vi è ancora quella criticità tendente ad una non semplice applicazione, per lo più dovuta ai rallentamenti burocratici in tema di “legittimità urbanistico-edilizia” dell’immobile, che, però, non è una novità posto tale confine risieda nei contenuti del Testo Unico per l’Edilizia, il quale con gli artt. 49 e 51 impedisce le agevolazioni fiscali se pendenti difformità ed irregolarità.
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Analisi delle nuove previsioni contenute nella bozza del Decreto.
In tema di proroghe. Preliminarmente si specifica il termine “30 giugno 2022” introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 non sia vigente per mancata approvazione da parte del Consiglio U.E., tuttavia la bozza in argomento prevede differire la scadenza del periodo nel quale il contribuente sostiene le spese per le detrazioni 110% sino al “31 dicembre 2023”.
Prolungamento che non incide sulle modalità legate alla ripartizione dei costi, lasciando invariato il periodo di anni cinque per la fruizione delle quote, va menzionato, però, come la stessa Finanziaria 2021 andò ad introdurre al c.1 dell’art.119 del Decreto Rilancio la suddivisione delle spese in quattro anni relativamente alla parte sostenuta nel corso del 2022, non efficace per i motivi prima citati legati alla mancata conferma da parte dell’U.E. In tema di proroghe ricordiamo, come argomentato in un mio precedente articolo, vi siano quelle inserite nel PNRR e nel D.L.59/2021, differenti sia tra esse che con le previsioni della bozza del provvedimento in argomento.
Il nuovo calendario. La materia “proroghe”, infatti, è ora dotata di un nuovo calendario, ovvero:
- per interventi effettuati nei condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari se alla data del 31/12/2023 siano stati realizzati almeno il 60% dei lavori l’agevolazione è prorogata al 30/06/2024;
- per interventi realizzati dagli IACP e da enti con medesime finalità ovvero società rispondenti alle qualità in materia di “in house providing”, la scadenza è portata al 30/06/2024, con la possibilità, se a questa data siano stati ultimati almeno il 60% dei lavori complessivi, del termine finale al 31/12/2025;
- per interventi di Sismabonus, recupero del patrimonio edilizio esistente ed adozione di misure antisismiche l’attuale scadenza è differita al 31/12/2023;
- per interventi riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma siti nei comuni elencati nel D.L.189/2016, e nei comuni nei quali verificatesi eventi sismici dopo il 2008, se dichiarato lo stato di emergenza, la scadenza è prevista al 31/12/2023;
- per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la proroga è alla data del 31/12/2013;
Abbandonato il vincolo dell’accesso autonomo e dell’indipendenza funzionale. Per quanto concerne le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari viene eliminato il vincolo per l’accesso al Superbonus 110% circa la dotazione di indipendenza funzionale ed uno o più accessi autonomi dall’esterno, conseguentemente è soppresso il c.1-bis dell’art.119 L.77/2020, nel quale corre specifica definizione come introdotta dal cd. “Decreto Agosto” al primo periodo, e dalla Finanziaria 2021 al secondo periodo.
Isolamento termico e coibentazione del tetto ammessi al 110% in manutenzione ordinaria. Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, secondo le indicazioni della norma, nonché quelli per la coibentazione del tetto, giungono alla semplificazione per l’ammissione, se non modificati prospetti e coperture, nel regime edilizio della “manutenzione ordinaria”, ciò vuol dire le opere possono essere realizzate senza ricorrere alla presentazione di alcuna comunicazione di inizio lavori allo sportello unico per l’edilizia.
Nel concreto è superato il limite della CILA resa da professionista abilitato, ma è in tal senso che bisogna evidenziare la nozione non possa applicarsi per gli immobili assoggettati a tutela e/o vincolo, posta l’obbligatorietà al conseguimento dell’atto di assenso da parte dell’organo preposto. Si ritiene, oltremodo, la nuova previsione entrerebbe in conflitto con la normativa urbanistico-edilizia, considerato che parecchi degli interventi da “liberalizzare”, come disciplinati alla lett.a) c.1 art.119 L.77/2020, si configurano ampiamente nella manutenzione straordinaria, subentra, per logica, quella valutazione tecnica dovuta alle sanzioni previste per omessa trasmissione della CILA.
La ridefinizione di impianto termico. Ormai noto si possa fruire dei bonus fiscali per l’efficientamento energetico nel caso in cui l’involucro edilizio sia munito di impianto termico, tanto si è discusso in materia di superficie riscaldata e porzioni del manufatto edilizio le cui opere possano beneficiare dell’ecobonus con aliquota del 110%. Ad oggi la dotazione di un edificio dell’impianto termico è ricondotta alla definizione di cui al D.Lgs 48/2020, seppure tra le novità del Decreto Semplificazioni vi è un addizione all’art.119, ultimo periodo, che ammette accedere all’agevolazione anche nei casi in cui sia presente “qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.
Integrazione che, non poco, andrà ad incidere in maniera sostanziale nell’applicazione del Superbonus 110%, in particolare verso l’osservanza dei requisiti minimi ed il miglioramento di due classi energetiche asseverato da professionista abilitato con l’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento. Miglioramento per il quale la stessa norma prevede l’alternativa al salto di una fascia energetica laddove l’involucro sia già in classe alta.
Ampliamento beneficiari ed immobili che accedono al 110%. Apertura alla categoria catastale “D2”, alberghi con fine di lucro, hotel ed altre strutture ricettive con soggiorno a pagamento per i turisti.
Apertura ai beneficiari, tali immobili possono essere posseduti da società per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative, di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato. Ulteriormente la platea dei beneficiari prevede includere gli enti pubblici e privati diversi dalle società ed i trust, residenti nel territorio dello Stato, aventi, o meno, ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
In tema di titoli abilitativi edilizi. Il c.13 dell’art.119 L.77/2020, introdotto dal cd. “Decreto Agosto” è oggetto di ulteriore snellimento, nel semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni snellendo le asseverazioni circa la legittimità dell’immobile per contingentarle solo alle parti comuni degli edifici condominiali, viene rivisitata, la dizione “sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi” sostituendola con “sono riferiti esclusivamente alle porzioni di parti comuni interessate dai medesimi interventi”. Inoltre per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari lo stato di legittimità urbanistico-edilizia viene esclusivamente ricondotto ad esse sollevando dalla regolarità dell’intero manufatto.
Domande di condono edilizio non esitate: l’asseverazione giurata ed il rischio per la revoca delle agevolazioni fruite
In materia di abusivismo edilizio per quegli immobili che possono beneficiare della maxi agevolazione i quali illo-tempore furono oggetto di domanda di condono edilizio, a tal uopo rammentiamo i tre condoni di cui alla L.47/1985, L.724/1994 e L.326/2003, allo scopo di evitare che l’accesso al Superbonus venga impedito da “onerose questioni burocratiche” si prevede, nei casi in cui le istanze non siano state evase, l’asseverazione giurata prestata da tecnico abilitato diverso da colui che aveva assistito il richiedente in fase di domanda di condono. Asseverazione che dovrebbe attenere la sussistenza dei requisiti onde ottenere un positivo riscontro ad opera delle competenti amministrazioni comunali. Si legge nella relazione tecnica allegata alla bozza del nuovo decreto come nel caso di definitivo rigetto della istanza di condono edilizio, il relativo provvedimento viene comunicato dalla amministrazione comunale alle amministrazioni competenti per la revoca delle agevolazioni eventualmente già erogate.
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