Solo dopo 21 mesi dalla sua entrata in vigore la disciplina del Superbonus subisce la sua tredicesima modifica legislativa.
Da oggi è entrato in vigore il “DL Superbonus”. Le nuove modifiche riguardano principalmente:
- il meccanismo di cessione del credito;
- le sanzioni ai tecnici;
- divieto di cessione parziale;
- l’assicurazione professionale;
Sono queste le novità più rilevanti del decreto Frodi, che va a correggere il decreto Sostegni ter , approdato ieri sera in Gazzetta Ufficiale (si veda il testo in allegato).
Si riaprono le cessioni dei crediti, che arrivano fino a tre, ma a determinati soggetti. Una prima cessione sarà libera, le altre due cessioni, potranno avvenire solo a determinati soggetti. Quindi, il credito potrà essere trasferito altre due volte, ma solo a favore di banche e intermediari iscritti all’elenco dell’articolo 106 Tub, di società appartenenti a gruppi bancari o di assicurazioni.
Stop al trasferimento parziale di crediti, a partire dal 1° maggio: una volta comunicata la prima opzione per la cessione, il credito non potrà essere spacchettato attraverso un trasferimento parziale. Al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, che permetterà di identificare tutto il percorso che il credito farà.
Possibilità di effettuare le compensazioni alla fine del sequestro, recuperando il tempo perduto. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se gli anni di compensazione persi potranno essere recuperati tutti insieme o se il conteggio dovrà ripartire da zero.
Sanzioni penali severe, carcere compreso, per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti sul cantiere. Confermata, dunque, la forte stretta sul lavoro dei tecnici asseveratori.
Assicurazione professionale prevista per ogni intervento con conseguente aggravio di spese per i professionisti.
Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
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