Contatta la redazione: redazione@condominiocaffe.it | Redazione 0803219961 | 3402464960

Quali comunicazioni condominiali si possono effettuare tramite WhatsApp?

Quali comunicazioni condominiali si possono effettuare tramite WhatsApp?

Comunicazioni condominiali tramite WhatsApp: profili di legittimità e tutela della riservatezza

L’utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea in ambito condominiale deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L’amministratore è tenuto ad acquisire il consenso dei condòmini e a garantire un trattamento conforme alle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy.

Nel contesto dell’evoluzione digitale che permea ogni ambito della vita sociale, anche la gestione condominiale ha assistito a una progressiva digitalizzazione delle modalità comunicative. Strumenti di messaggistica istantanea come WhatsApp sono oggi frequentemente impiegati dagli amministratori di condominio per facilitare lo scambio di informazioni con i condòmini. Tuttavia, tale prassi solleva rilevanti interrogativi in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, in particolare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

La legittimità dell’utilizzo di gruppi WhatsApp in ambito condominiale

L’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 1130 c.c., ha il compito di curare l’ordinaria amministrazione e garantire un’efficace comunicazione con i condòmini. L’uso di strumenti telematici può rientrare tra le sue prerogative gestionali, ma l’attivazione e l’utilizzo di un gruppo WhatsApp comporta un trattamento di dati personali (nello specifico, il numero telefonico dei partecipanti), che deve essere conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5 del GDPR.

Rilievi giurisprudenziali

La comunicazione del numero di telefono di un condòmino ad altri, senza il consenso di costui, può configurare un illecito che può portare l’amministratore ad incorrere in sanzioni. Talvolta può addirittura configurarsi una responsabilità di carattere penale.

Sul punto, si segnala la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 21839 del 17 febbraio 2011, con la quale la Corte ha stabilito che la divulgazione non autorizzata di dati personali, quale il numero di telefono, può configurare il reato di trattamento illecito di dati ai sensi dell’art. 167 del Codice Privacy. In tale fattispecie, la Corte ha riconosciuto la rilevanza penale della diffusione del dato, anche laddove lo stesso fosse stato acquisito lecitamente, in assenza di uno specifico consenso alla comunicazione a terzi.

Finalità legittime del gruppo WhatsApp condominiale

Fermo restando il previo consenso dei partecipanti, l’amministratore potrà utilizzare il gruppo WhatsApp per la diffusione di comunicazioni di carattere informativo e non ufficiale. A titolo esemplificativo, potranno essere condivise informazioni su:

  • interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • promemoria per assemblee condominiali;
  • scadenze relative a versamenti delle spese comuni;
  • iniziative comunitarie o eventi di interesse generale.

Limiti alle comunicazioni ufficiali: convocazione dell’assemblea

Rimane tuttavia precluso l’uso del suddetto canale per l’invio di comunicazioni aventi carattere formale o giuridicamente rilevante, come la convocazione delle assemblee condominiali. L’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che tali comunicazioni debbano essere effettuate mediante raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o consegna a mano, escludendo quindi l’uso di strumenti informali come WhatsApp.

Divulgazione dello stato di morosità all’interno del gruppo

In relazione alla possibilità di comunicare lo stato di morosità dei condòmini, la giurisprudenza ha riconosciuto la prevalenza del diritto all’informazione dei partecipanti alla comunione condominiale rispetto alla riservatezza del singolo. La Corte giurisprudenza più volte ha confermato che i condòmini hanno il diritto di conoscere l’identità degli inadempienti, poiché ciò è funzionale alla trasparenza nella gestione delle spese comuni.

Tale principio, tuttavia, non legittima la diffusione del dato a soggetti estranei al condominio. Ne consegue che l’informazione circa la morosità di uno o più condòmini può essere comunicata all’interno del gruppo WhatsApp, purché quest’ultimo sia costituito esclusivamente da soggetti facenti parte del condominio. È onere dell’amministratore verificare previamente che nel gruppo non siano presenti terzi, al fine di evitare violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali.

Non incorrere in sanzioni!

L’utilizzo di WhatsApp in ambito condominiale può rappresentare uno strumento efficace per migliorare la comunicazione interna, purché venga adottato nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. L’amministratore è tenuto ad acquisire il consenso degli interessati, limitare le comunicazioni a informazioni generali e garantire che il gruppo non sia accessibile a terzi.

In assenza di tali accorgimenti, il rischio è quello di incorrere non solo in sanzioni amministrative (art. 83 GDPR), ma anche in responsabilità di natura penale e civile.

Per una gestione conforme e responsabile, è possibile consultare il manuale operativo per la tutela della privacy in ambito condominiale, scaricabile gratuitamente al seguente indirizzo: https://www.tutelacondomini.it/richiedi-il-manuale-di-tutela/

©Riproduzione riservata

    RICHIEDI UNA VIDEO-CONSULENZA DI 1 ORA DEL VALORE DI €150.

    Gratis per gli amministratori di condominio di Condominiocaffè


    Avv. Raffaele Marascio

    Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile.

    Ricevi le principali novità sul Condominio in tempo reale direttamente nella tua casella email. Iscriviti gratuitamente agli aggiornamenti di CondominioCaffe


    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *