Quando si parla di raccolta differenziata, ovvero dell’obbligo che permette di inquinare meno e favorire il riciclo, non si può dimenticare che il primo riferimento legislativo risale alla direttiva Cee n. 75/442, laddove – all’articolo 3 – si specificava che gli Stati membri dovevano adottare misure appropriate per promuovere il recupero dei rifiuti onde ottenere materie prime secondarie.
Oggi, però, l’Europa ha fatto grandi passi da quel lontano 1975 e ogni paese membro ha la sua normativa di riferimento in materia di rifiuti. In Italia è il DL 3 aprile 2006, n. 152 a disciplinare la raccolta differenziata, definendo la stessa come “la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri”.
In ottemperanza alla legge nazionale ogni Comune stila un proprio regolamento per la disciplina de quo e le sanzioni da applicare ai trasgressori, e un esempio – fra tutti – è quello classico che riguarda il deposito della spazzatura al di fuori dell’orario indicato.
Il decreto cui facciamo riferimento, però, stabilisce che anche i condomìni hanno degli obblighi, dovendo disporre degli appositi cassonetti per la raccolta differenziata, organizzati per i diversi tipi di materiale, con la previsione di sanzioni che coloro i quali non provvedono alla divisione dei rifiuti in modo corretto.
Come si integra, allora, il problema dei rifiuti con le competenze e le responsabilità dell’amministratore di condominio?
L’ articolo 1130 del codice civile, secondo comma, dispone che tra i compiti dell’amministratore rientra quello di “disciplinare l’uso delle cose comuni”, e pertanto lì dove manchi una specifica delibera egli collocherà i contenitori all’interno degli spazi condominiali ove lo riterrà più opportuno per il decoro del fabbricato, definendo al contempo norme per l’utilizzo, la cura e la manutenzione riguardanti la differenziata.
Le nuove responsabilità civili dell’Amministratore di Condominio
A questo punto è però lecito chiedersi: se uno dei condomini non rispetta la raccolta differenziata la “colpa” è personale o può essere estesa a tutto il condominio?
Ebbene la Sentenza n. 1027/18 resa in data 1 marzo 2018 dal Tribunale di Torino, accogliendo il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa avente ad oggetto la violazione delle norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti di un condominio, ha annullato la multa perché la “responsabilità di chi commette un’infrazione è personale e il condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all’interno”.
Pertanto, alla luce di tale pronuncia, l’autorità amministrativa non può multare il condominio senza aver identificato la persona o le persone autrici della violazione.
Ad abundantiam, allora, il condominio potrà dotarsi di un impianto di videosorveglianza per controllare se i rifiuti vengano correttamente conferiti nei bidoni, e persistendo gli atteggiamenti “indisciplinati” le registrazioni potranno esser fatte visionare dalla Polizia Municipale per l’applicazione delle conseguenti sanzioni.
Ed eccolo qui, subito, il relativo e successivo altro problema: la privacy. Una questione di non poco conto, che va affrontata con cura e con dovizia di particolari, e che non può certo cedere il passo ai luoghi comuni ed alle sbrigative determinazioni di qualche incauto condòmino o di qualche assemblea belligerante.
Anche qui, l’amministratore deve sottostare a regole ben precise. Ma questo è tutt’altro discorso, e il suo approfondimento è rinviato ad altra data.
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