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Registrazione delle assemblee condominiali: ecco le regole da seguire

Registrazione delle assemblee condominiali: ecco le regole da seguire

Effettuare la videoregistrazione di una riunione condominiale: cosa dice la legge in merito e come deve comportarsi l'amministratore

Con l’avvento delle nuove tecnologie, le assemblee condominiali si svolgono sempre più spesso in modalità digitale, con l’opzione di videoconferenza e, talvolta, di registrazione. Tuttavia, questo solleva importanti domande sul rispetto della privacy dei partecipanti e sulla legittimità della registrazione audio o video delle riunioni.

In questo articolo esploreremo cosa prevede la normativa, alla luce del GDPR e degli orientamenti del Garante della Privacy, in modo da chiarire come amministratori e condòmini debbano comportarsi per essere conformi alla legge.

Registrazione audio dell’assemblea condominiale

Quando si parla di registrazioni di assemblee condominiali, è essenziale distinguere tra registrazione audio e videoregistrazione . Se l’assemblea si svolge in presenza e si intende registrare solo l’audio, la legge consente tale pratica senza richiedere il consenso esplicito dei partecipanti. Questo perché la registrazione audio non viola la riservatezza dei partecipanti, purché il contenuto resti tra gli stessi.

La giurisprudenza (Corte di Cassazione, sentenza n. 18908 del 13.05.2011) ha chiarito che chiunque partecipi a una conversazione, compresa quella in ambito condominiale, accetta il rischio di essere registrato. Pertanto, nessun condomino può opporsi a una registrazione audio durante l’assemblea, a meno che non ci sia una specifica norma nel regolamento condominiale che lo vieti. È infatti un diritto di ciascun partecipante controllare lo svolgimento regolare dell’assemblea attraverso mezzi di registrazione.

Rischi legati alla divulgazione delle registrazioni

Se la registrazione audio è permessa, la divulgazione a terzi del suo contenuto è tutt’altra questione. Qualora l’amministratore o un condomino decidessero di rendere pubbliche le conversazioni registrate senza il consenso degli interessati, potrebbero incorrere in sanzioni da parte del Garante della privacy, oltre a rischiare conseguenze penali per il trattamento illecito dei dati personali. L’articolo 167 septies del Codice della Privacy prevede infatti pene fino a 4 anni di reclusione per chi diffonde riprese audio di conversazioni svolte in sua presenza, senza autorizzazione, con l’intento di arrecare un danno altrui.

Videoregistrazione dell’assemblea condominiale: cosa dice la legge

Se per la registrazione audio non è richiesto il consenso, per la videoregistrazione dell’assemblea, che include anche immagini dei partecipanti, la normativa è più stringente. L’articolo 6 del GDPR stabilisce che il trattamento dei dati personali, incluse le immagini, è lecito solo con il consenso espresso di tutti gli interessati. Questo consenso deve essere specifico, libero, informato e ottenuto in modo chiaro.

Per evitare contestazioni, l’amministratore dovrebbe dunque  predisporre un modulo scritto in cui ciascun condomino fornisca il proprio consenso alla videoregistrazione prima dell’inizio dell’assemblea. Inoltre, la documentazione video deve essere protetta da accessi non autorizzati, in conformità con l’articolo 32 del GDPR, che impone misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati.

L’amministratore, spesso nominato Responsabile del trattamento dei dati nel condominio, ha dunque il dovere di dimostrare di aver attuato tutte le misure necessarie per prevenire fughe di dati e assicurare la protezione delle registrazioni. Solo così si potrà garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

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    Avv. Raffaele Marascio

    Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile.

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