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Revoca dell’amministratore: non ogni irregolarità è “grave”

Revoca dell’amministratore: non ogni irregolarità è “grave”

Il Tribunale di Lecce restringe il perimetro applicativo dell’art. 1129 c.c. e richiama la funzione eccezionale della revoca giudiz…

La revoca giudiziale dell’amministratore di condominio continua a rappresentare uno dei terreni più delicati del diritto condominiale. Non tanto perché manchino i conflitti — spesso ormai fisiologici nella gestione degli edifici — quanto perché il confine tra cattiva amministrazione, scelta discutibile e “grave irregolarità” rilevante ai sensi dell’art. 1129 c.c. resta tutt’altro che semplice da tracciare.

L’ordinanza del Tribunale di Lecce del 28 aprile 2026 offre, sotto questo profilo, un chiarimento importante: la revoca giudiziale non può trasformarsi in uno strumento di sindacato generalizzato sull’operato dell’amministratore.

Il punto critico è proprio questo. Non ogni contestazione assembleare, non ogni scelta gestionale criticabile e nemmeno ogni tensione interna al condominio è sufficiente a integrare le “gravi irregolarità” richieste dalla norma.

La vicenda: numerose contestazioni contro l’amministratore

Il procedimento nasce dal ricorso di alcuni condomini che chiedevano la revoca dell’amministratore per una pluralità di presunte violazioni: limitazione del diritto di voto in assemblea, conflitto di interessi professionale, gestione irregolare di compensi legali, criticità nella gestione del Superbonus, cambio del fornitore energetico senza delibera, lavori straordinari sull’ascensore e accordi economici con il general contractor.

La struttura del ricorso appare significativa perché riflette una dinamica oggi molto frequente nella prassi: l’accumulo di contestazioni eterogenee nel tentativo di costruire, nel loro insieme, un quadro di inaffidabilità gestionale.

Ma il Tribunale sceglie una strada diversa.

L’ordinanza, infatti, affronta singolarmente ciascun addebito, verificando se le condotte contestate possano realmente ricondursi alle ipotesi di “grave irregolarità” previste dall’art. 1129 c.c. oppure se restino, invece, sul piano del dissenso gestionale o della contestazione assembleare ordinaria.

La funzione eccezionale della revoca giudiziale

Uno dei passaggi più rilevanti del provvedimento riguarda il richiamo alla natura stessa del procedimento di revoca.

Il Tribunale ricorda che la revoca giudiziale ha carattere eccezionale, urgente e sostitutivo della volontà assembleare, essendo finalizzata a prevenire situazioni di grave pregiudizio per il condominio.

Non è un dettaglio.

Qui emerge una questione sistemica spesso sottovalutata: il giudice non è chiamato a sostituirsi all’assemblea nella valutazione ordinaria dell’operato dell’amministratore. La revoca giudiziale interviene solo quando la gestione superi una soglia di gravità tale da compromettere l’interesse collettivo condominiale.

Ed è proprio questa soglia che il Tribunale di Lecce considera non raggiunta nel caso concreto.

L’art. 1129 c.c. e il problema delle “gravi irregolarità”

L’ordinanza richiama l’elencazione contenuta nell’art. 1129, comma 12, c.c., sottolineando come le ipotesi previste abbiano natura esemplificativa e non tassativa.

Tuttavia, il Collegio precisa un aspetto decisivo, ovverossia che anche quando l’elenco non è chiuso, la condotta contestata deve comunque presentare una reale gravità lesiva per gli interessi del condominio.

Il vero nodo, quindi, non è la mera irregolarità formale, ma la concreta incidenza della condotta sulla corretta amministrazione dell’ente di gestione.

Da questo punto di vista, la decisione appare in linea con quell’orientamento giurisprudenziale che tende a distinguere:

  • le irregolarità realmente idonee a compromettere trasparenza, patrimonio o diritti dei condomini;
  • dalle contestazioni che possono eventualmente rilevare sul piano assembleare o risarcitorio, ma non giustificano la misura eccezionale della revoca giudiziale.

Assemblea, conflitto di interessi e Superbonus: perché il ricorso è stato respinto

Particolarmente interessante è il modo in cui il Tribunale affronta alcune delle contestazioni più frequenti nella pratica condominiale contemporanea.

Sul presunto impedimento al voto assembleare, il Collegio rileva che dai verbali emergeva la regolare partecipazione e verbalizzazione del voto contrario del condomino delegato.

Quanto al conflitto di interessi professionale dell’amministratore-avvocato, il Tribunale esclude l’incompatibilità, evidenziando che la controversia personale non coinvolgeva il condominio e che l’incarico professionale riguardava attività svolte nell’interesse dell’ente condominiale.

Anche il tema Superbonus viene affrontato con un approccio molto concreto.

I ricorrenti lamentavano il rischio di perdita delle agevolazioni fiscali per presunte irregolarità nella gestione dei SAL e delle asseverazioni tecniche. Tuttavia, il Tribunale osserva che non era stata fornita alcuna prova effettiva della perdita dei benefici fiscali né della responsabilità diretta dell’amministratore.

E qui emerge un altro principio operativo importante: nelle azioni di revoca giudiziale non basta evocare scenari di rischio o contestazioni astratte. Occorre dimostrare, in modo concreto, la sussistenza di una grave compromissione degli interessi condominiali.

La gestione diligente come criterio decisivo

Il passaggio conclusivo dell’ordinanza è probabilmente quello più significativo sotto il profilo pratico.

Il Tribunale afferma infatti che, alla luce della documentazione prodotta, la condotta dell’amministratore è risultata “diligente e volta alla tutela dell’interesse di tutti i condomini”.

È una formula che va letta con attenzione.

Perché il giudizio sulla revoca non sembra arrestarsi alla verifica formale delle singole contestazioni, ma si estende alla valutazione complessiva dell’attività gestoria. In altre parole, ciò che assume rilievo è la capacità dell’amministratore di dimostrare coerenza gestionale, tracciabilità decisionale e orientamento all’interesse collettivo.

Le indicazioni operative per amministratori e professionisti

La decisione del Tribunale di Lecce offre alcune indicazioni operative molto chiare.

Per gli amministratori, emerge l’importanza di documentare sempre le scelte gestionali, soprattutto nei contesti ad alta conflittualità. Verbali dettagliati, delibere chiare, tracciabilità delle decisioni e motivazione delle scelte restano il principale strumento di tutela.

Per gli avvocati e i consulenti, l’ordinanza ricorda invece che la revoca giudiziale richiede un livello probatorio elevato. L’accumulo di contestazioni, da solo, non basta. Occorre dimostrare la concreta esistenza di condotte gravemente lesive dell’interesse condominiale.

Il problema non è tanto individuare errori o criticità nella gestione. In un’attività complessa come quella condominiale, il conflitto interpretativo è spesso inevitabile. Il punto critico è stabilire quando quelle criticità assumano una gravità tale da giustificare l’intervento sostitutivo del giudice.

Ed è proprio su questa linea di confine che l’ordinanza del Tribunale di Lecce sembra voler riportare equilibrio.

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Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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