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Riforma Cartabia e mediazione: D-Day 1. Cosa cambia per l’amministratore di condominio?

Riforma Cartabia e mediazione: D-Day 1. Cosa cambia per l’amministratore di condominio?

Il 1 marzo entra in vigore la terza fase della riforma del processo civile coordinata dall’ex Ministra Cartabia entra in vigore. Come cambia il ruolo dell'amministratore di condominio?

Il 1 marzo entra in vigore la terza fase della riforma del processo civile coordinata dall’ex Ministra Cartabia entra in vigore.

La “Riforma Cartabia” comprende un pacchetto organico di interventi di riforma del processo civile e del processo penale, che impattano fortemente con le attività dell’amministratore di condominio e, in particolare, degli avvocati che operano in tale settore.

La prima fase. La manovra di bilancio per l’anno 2023 ha fortemente accelerato l’entrata in vigore della riforma, anticipando già al 1 gennaio 2023 l’applicabilità di alcuni istituti, tra cui la stabilizzazione delle “forme alternative” all’udienza in presenza quali l’udienza mediante collegamenti audiovisivi ovvero il deposito note scritte, misure già introdotte – per necessità – durante la pandemia.

Inoltre, già dal 1 gennaio è stato esteso l’obbligo di depositare telematicamente tutti gli atti, anche quelli introduttivi, abbandonando (quasi) definitivamente la carta, in favore di atti redatti in formato elettronico.

La seconda fase. Entrata in vigore a partire dal 28 febbraio, ma che impatta marginalmente il mondo del condominio, riguarda principalmente le Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono di propri dipendenti per stare in giudizio. Anche nei loro confronti entra in vigore l’obbligo di deposito telematico degli atti (anche quelli introduttivi) e si concretizzano i poteri/doveri di conciliazione giudiziale o a seguito di mediazione, già introdotti dalla “Riforma Madia” e che oggi vedono una forte limitazione della responsabilità contabile ai soli casi di dolo e colpa grave.

La terza fase. Dal 1 marzo entrano, quindi, in vigore le modifica della disciplina del giudizio di appello, applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente a tale data, oltre che quelle sulla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

Novità importanti anche in materia di esecuzione forzata, notifiche e – soprattutto – sullo svolgimento dei procedimenti giudiziari.

La quarta fase. L’ultimo momento di entrata in vigore della Riforma si realizzerà il prossimo 30 giugno, con importanti modifiche alle procedure esecutive, in particolare con le ipotesi di reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita e il rinnovato prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite tenuto dai commissionari.

Nella stessa data, entrerà in vigore la riformata disciplina della mediazione e della negoziazione assistita, con impattanti modifiche per il ruolo e le responsabilità dell’Amministratore.

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Le notifiche. Dal 1 marzo, sarà obbligatorio notificare gli atti giudiziari civili e stragiudiziali tramite PEC a imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, oltre che ai soggetti che – non obbligati a dotarsi di PEC – decidano di eleggere domicilio informatico su PEC comunicata all’INAD, apposito registro (mai entrato in funzione) dei domicili digitali.

Laddove non sia possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge per cause non imputabili al destinatario, si potrà procedere alla “classica” notifica cartacea presso l’Ufficiale giudiziario.

L’impatto della riforma. A prima vista, si potrebbe ritenere che una riforma del processo civile riguardi esclusivamente gli operatori del settore: avvocati e magistrati.

Al contrario, le riforme procedurali impattano fortemente sull’attività dell’Amministratore di condominio, in quanto mutano i termini e le condizioni per affidare gli incarichi professionali, dovendo curare sin da subito l’adeguata raccolta delle informazioni e dei mezzi di prova da fornire all’avvocato per assicurare la difesa e l’assistenza in giudizio.

Le finalità della Riforma. La Riforma Cartabia, tra i suoi obiettivi, ha quello di snellire le procedure, alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari e velocizzare le decisioni.

Tuttavia, come insegnano gli esperti di illuminotecnica, a fronte di una luce molto intensa, si formano molte ombre, che devono essere bilanciate da altra illuminazione, più tenue e contrastante.

Non è certo che la Riforma potrà realmente attuare le finalità per cui è nata. È ormai famigerata la circostanza secondo cui i processi, in Italia, “durino troppo”… Le cause non riguardano solo il procedimento in quanto tale, ma l’intero apparato giudiziario, incapace di rispondere a quell’articolata “domanda di giustizia” che perviene quotidianamente a causa dell’esiguo numero di cancellieri e di magistrati.

Di certo, la soluzione di tale problema non passa per la riduzione del testo degli atti (che, da oggi in poi, dovranno essere sintetici) e nemmeno “sostituendo gli avvocati” con forme di intelligenza artificiale.

Il rinnovato “rito ordinario” introdotto dalla Cartabia assomiglia paurosamente al “rito societario” proposto alcuni anni fa e ben presto sparito perché incapace di fornire un’adeguata risposta alle esigenze di celerità, completezza delle argomentazioni e delle prove, pienezza del contraddittorio che informano i procedimenti (civili e penali) nel sistema italiano.

Solo il tempo potrà dirci se la Riforma avrà raggiunto il suo obiettivo o se, come diceva Il Gattopardo, «le cose devono cambiare per restare come sono».

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Avv. Peter Lewis Geti

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