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Riforma condominio. ABICONF dare priorità a requisiti, incarico e contabilità

Riforma condominio. ABICONF dare priorità a requisiti, incarico e contabilità

L’associazione invita a un approccio pragmatico alla riforma, puntando su interventi subito operativi.

ABICONF l’Associazione degli Amministratori di Confcommercio è disponibile al dialogo costruttivo sul pdl Gardini, riforma in materia condominiale e di professione dell’Amministratore

Sicuramente va riconosciuto che il c.d. progetto di legge “Gardini” (atto 2692) ha aperto una vivace discussione sulle norme che regolano la materia condominiale e la professione dell’Amministratore di Condominio.

Nell’ambito dell’incontro di ieri (17 dicembre 2025) abbiamo favorevolmente appreso che trattasi di “un cantiere aperto”, rispetto al quale diamo massima disponibilità di leale collaborazione nell’interesse della categoria nostra amministrata.

Rimaniamo sbigottiti della campagna di disinformazione che in questi ultimi giorni si è aperta rispetto al progetto di legge che evidentemente non è stato letto con la dovuta attenzione. ABICONF è interessata unicamente a partecipare ad una chiara lettura delle norme proposte e a dare il proprio impegno scientifico, nella piena libertà di ascoltare, apprezzare e contestare.

Non riteniamo sia il momento né la sede per puntuali osservazioni. I sui singoli articoli del pdl che proporremo nei tavoli tecnici (ove chiamati). Comunque nel merito, nell’immediato evidenziamo quanto segue

• Difficile esprimersi sulla efficacia, bontà e opportunità della prevista iscrizione di un Amministratore presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy senza concordare preventivamente gli aspetti pratici ed esecutivi quali: ruolo delle Associazioni di categoria, evidenziazione della corretta formazione e aggiornamento professionale, deontologia e organismi di controllo. A tal proposito ci permettiamo di ricordare come già in passato naufragò il “registro telematico degli Amministratori di Condominio” che avrebbe potuto realizzarsi facilmente e senza particolari costi. Ove si voglia riproporre un registro puramente informativo e con scopo di rendere pubblici riferimenti e dati, d’accordo ove sia assicurato il ruolo fondamentale delle Associazioni di categoria iscritte al MIMIT in quanto garanti della formazione e aggiornamento del professionista. Anzi sarebbe opportuno riconoscere alle Associazioni un ruolo di assistenza con compiti attivi quali quello di veicolare i dati nello specifico registro con natura informativa e pubblicitaria. NON può, comunque, prescindersi dal ruolo delle Associazioni di categoria che ormai fanno parte del nostro attuale sistema normativo delle professioni (non regolamentate).

• Quanto al registro dei revisori di condominio francamente non si condividono utilità e l’urgenza posta l’attuale previsione normativa in ordine ad una generica attività di revisione che ben potrebbe essere assunta da periti di diversa estrazione. Ove poi si voglia prevedere un’area riservata di autonomia professionale, sulla base della normativa UNI di riferimento, dovrebbero più attentamente analizzarsi le effettive utilità anche alla luce delle diverse professionalità che operano al riguardo. Nel caso si ritenga utile vagliare l’ipotesi di istituzionalizzare un registro dei revisori dei conti dovrà necessariamente operarsi un parallelismo con gli Amministratori di condominio e così prevedere attentamente medesimi precorsi formativi (sia pure con differenti specificità), ambiti di svolgimento delle attività, passaggio nei ruoli, incompatibilità e rappresentatività.

• Condivisione della proposta di modifica del testo di legge nella parte in cui attualmente ammette il c.d. amministratore non professionista privo dei requisiti professionalizzanti previsti per legge (art. 71bis lettera g disp. att. c.c.), e dunque favorevoli all’abrogazionedel secondo comma dell’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione. Trattasi di una “battaglia” associativa che da anni conduciamo contro questa stortura normativa. Se l’Amministratore è un professionista deve altrettanto avere una propria area riservata di attività.

• Favorevoli all’innalzamento dei requisiti scolastici alla laurea triennale nulla quaestio posto che è una previsione per il futuro in linea con l’innalzamento generale degli standard educativi (forse doveva essere già fatto nel 2013 in sede di riforma). Dovranno essere doverosamente garantite norme transitorie per chi già opera nel campo dell’amministrazione condominiale, talché la riforma spiegherà i propri effetti più nel futuro che nel periodo attuale. Orbene, forse sarebbe più interessante e più facilmente percorribile un riferimento ad un percorso obbligatorio di certificazione UNI in maniera da“standardizzare” nel breve periodo l’acquisizione di elementi nozionistici, operativi e deontologici.

• Bene affrontare i temi di revisione delle norme in materia di rinnovo dell’incarico (art. 1129c.c) e fondo speciale in concomitanza ai lavori straordinari (art. 1135 c.c.) in quanto nella loro testuale ambiguità si prestano inevitabilmente a differenti interpretazioni giurisprudenziali anche con effetti devastanti sotto il profilo della doverosa certezza del diritto.

• NON è CONDIVISIBILE la previsione di una obbligatoria certificazione dei rendiconti. Trattasi di una duplicazione di attività (anche in Condominii di media grandezza e senza riferimento alcuno a particolari complessità di gestione) con inevitabile aumento dei costi per i condomini e peraltro difficilmente gestibile dal punto di vista dei tempi operativi necessari (in assenza di eventuali opportuni correttivi). Inoltre, l’inserimento stabile di una nuova figura professionale quale quella del Revisore, richiederebbe una più approfondita rivisitazione del ruolo e responsabilità dell’Amministratore di condominio e, così come impostata la riforma è metodologicamente svilente della professionalità dello stesso. Tra l’altro, è molto difficile pensare che potranno esserci un numero di revisori sufficienti rispetto al numero di Condominii presenti in Italia che secondo dati reperibili da internet si aggirano in una forchetta da 1,2 milioni a 5,5 milioni. La revisione dovrebbe rimanere nell’alveo della straordinarietà nei casi di contenzioso stragiudiziale o giudiziale. Contenzioso che, sicuramente con il superamento di Amministratori non professionalizzati potrà già di per sé ridursi. Altra operazione a costi sicuramente più ridotti potrebbe essere quella di certificare i programmi di gestione in uso nel Condominio da parte degli Amministratori di Condominio professionisti. Così facendo si renderebbe di sicuro più agevole (e meno oneroso economicamente) il controllo della contabilità da parte di condomini o di revisori all’uopo incaricati.

• In merito alla previsione della certificazione dei dati di sicurezza. Già esistono gli enti accreditati per la certificazione degli impianti. Basterebbe, dunque, riferirsi ad una certificazione unica degli impianti del fabbricato previa verifica generale dello stesso.

In conclusione: Si ritiene opportuno concentrarsi su ciò che è concretamente attuabile in tempi brevi, ovverosia sul superamento dell’amministratore condomino senza requisiti e sulle modifiche degli articoli 1129 e 1135 c.c. in tema di rinnovo incarico e fondo speciale e migliori specificazioni in materia di tenuta della contabilità semmai con rinvii alla normativa UNI di riferimento.Stralciare e aprire un dibattito a livello istituzionale per quanto attiene alle professionalità dell’Amministratore e del revisore condominiale coinvolgendo e le Associazioni di riferimento iscritte al MIMIT delegando a questo l’istituzione di tavoli di lavoro per le specifiche norme che riguardano la professione. O in subordine migliorare i riferimenti al ruolo delle Associazioni di categoria e comunque stralciare il riferimento ad una obbligatoria e ordinaria revisione dei bilanci d’esercizio.

Il Presidente Nazionale ABICONF

Andrea Tolomelli

Fonte comunicato stampa

©Riproduzione riservata

A cura della Redazione

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