Sono mesi particolarmente intensi sul fronte delle energie rinnovabili ed in particolare per le comunità energetiche, in quanto, dalla fine di febbraio ad oggi, almeno tre interventi hanno decisamente ridisegnato i limiti originariamente previsti nel decreto numero 414 del 07 dicembre 2023, il cosiddetto decreto C.A.C.E.R. per l’accesso al contributo a fondo perduto fino al 40% dell’investimento inziale, a valere sui fondi del PNRR, sino alla concorrenza di 2,2, miliardi di euro, per una potenza massima impegnata di 2 Gigawatt.
I precedenti interventi normativi
Con l’intento di porre rimedio all’evidente ritardo del nostro Paese rispetto al raggiungimento degli obiettivi green fissati dall’Europa e recepiti nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima), il nostro Legislatore, dapprima, ha spostato dal 31 marzo al 30 novembre 2025 il termine ultimo per l’acceso al contributo a fondo perduto del 40% per la realizzazione delle comunità energetiche nei comuni sino a cinquemila abitanti (Decreto del MASE numero 59 del 28 febbraio 2025); quindi, il decreto bollette 2025 ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari, estendendo l’incentivo, tra gli altri, alle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale, alle Aziende per i Servizi alla Persona ed ai Consorzi di Bonifica.
L’ultimo decreto del MASE
Quasi a completare questo processo evolutivo, il 16 maggio ultimo scorso, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto, probabilmente quello più atteso al fine di permettere la riqualificazione energetica di un tessuto urbano e sociale ancora più ambio, che ha elevato il numero degli abitanti dei Comuni all’interno dei quali possono essere costituite le CER e i sistemi di autoconsumo collettivo ammessi all’incentivo in conto capitale, costituito, appunto, dal contributo a fondo perduto.
Ecco le principali novità contenute nel provvedimento già presente sul sito del Ministero:
1) L’articolo 7, comma 1) del decreto del MASE 414/2023 è stato coì sostituito: “I soggetti beneficiari della misura PNRR di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 (il contributo a fondo perduto del 40%, n.d.r.) sono le comunità energetiche e i sistemi di autoconsumo collettivo ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti”;
2) il comma 3) dello stesso articolo è sostituito dal seguente: “3. Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente Titolo devono:
- completare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro il 30 giugno 2026;
- entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.”
Importante l’inserimento dell’espressione “completamento dei lavori”, che dev’essere intesa come l’esecuzione di tutte le opere di connessione rese disponibili sul punto di allaccio alla rete energetica nazionale.
Infine, ad accelerare ulteriormente la costituzione concreta delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile ammesse agli incentivi, è stato incrementato dal 10% al 30% l’anticipo sui fondi del PNRR materialmente erogato dal GSE ai beneficiari, in modo tale da ovviare, almeno parzialmente, ad una delle maggiori criticità che, sin da subito, hanno ostacolato la diffusione delle CER: la frequente mancanza della liquidità necessaria per far fronte agli importanti investimenti iniziali richiesti.
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