Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attrice impugnava, innanzi al Tribunale di Venezia, due distinte delibere con le quali l’assemblea dei condòmini aveva deciso di porre a carico della stessa una quota pari al 30% del consumo involontario derivante dall’impianto comune, sebbene l’istante si fosse da tempo regolarmente distaccata dal riscaldamento centralizzato.
Costituitisi in giudizio con separate comparse di risposta, tanto il Condominio che l’amministratore, entrambi convenuti, contestavano nel merito la proposta impugnazione, chiedendone il rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti nell’udienza all’uopo fissata.
Il Tribunale di Venezia, I Sezione Civile, con la Sentenza n. 1506, pubblicata il 26 luglio 2021, ha rigettato l’impugnazione proposta, ed ha condannato l’attrice alla refusione delle spese di lite in favore dell’ente di gestione, compensandole nei confronti dell’amministratore.
I nuovi criteri di ripartizione della contabilizzazione del calore in Condominio. Formato digitale
In via preliminare, il Tribunale verifica che il distacco dell’attrice dall’impianto di riscaldamento sia effettivamente avvenuto ed accerta la legittimità della procedura seguita dalla stessa.
Risulta, infatti, che, conformemente al dettato dell’articolo 1118, quarto comma del codice civile (come modificato dalla Legge 220/2012), la rinuncia dell’attrice all’uso del servizio del riscaldamento comune non ha determinato né un notevole squilibrio di funzionamento dell’impianto nel suo complesso, né, tantomeno, ha comportato un aggravio di spese per gli altri condòmini.
Resta, quindi, confermato il diritto del singolo di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato, a condizione che vengano rigorosamente rispettati i criteri appena individuati.
Partendo da tale assunto, il giudice veneto richiama consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, pacificamente, il condòmino che provvede al distacco nella piena osservanza delle regole, è comunque tenuto al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma (Cass. Civ. 5331/2012; Cass. Civ. 9526/14).
Sulla scia di tale orientamento di legittimità, a confermare la piena validità delle delibere impropriamente impugnate, il Tribunale richiama i principi di diritto più volte affermati, anche di recente, dalla giurisprudenza di merito, per effetto dei quali: il condòmino che rinuncia all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato paga anche il c.d. consumo involontario, essendo ben possibile –come nel caso di specie- che una quota di tali consumi venga addebitata in misura fissa (Trib. Genova 221/2021).
Ed infatti, mentre i c.d. consumi volontari, da imputare alla quota variabile, sono quelli dipendenti dall’azione consapevole del condòmino/utente e devono essere ripartiti sulla base del consumo reale ed effettivo, i consumi c.d. involontari prescindono dalla volontà del singolo e sono riconducibili, principalmente, alla dispersione del calore dalla rete di distribuzione comune.
Come tali, in quanto ascrivibili a costi per la manutenzione e la gestione dell’impianto, possono essere legittimamente addebitati in quota fissa. (Trib. Roma 8/2019; Trib. di Savona 502/2018 e Trib. Roma 4652/2020)
In applicazione di tali principi (pacifici anche per la Suprema Corte: Cass. Civ. 7708/2007 e Cass. Civ. 12580/2017) non solo le delibere sottoposte all’attenzione del Giudicante risultano pienamente legittime, ma sono senz’altro, ad avviso del Tribunale di Venezia, pienamente conformi al dettato dell’art. 1123 c.c., in tema di ripartizione delle spese tra i condòmini.
Nel caso di specie, il fatto di aver posto a carico dell’attrice una spesa per consumi involontari derivanti dall’impianto comune, in una misura pari al 30% del totale, non integra alcuna violazione di legge, ben potendo i condòmini, all’unanimità, regolare la suddivisione delle spese riconducibili al riscaldamento centralizzato in deroga ai criteri di cui al primo comma dell’art.1123 c.c., che, infatti, fa salva espressamente la possibilità di diversa convenzione tra gli interessati.
La decisone del Giudice del merito, trova definitiva conferma nell’enunciato della Suprema Corte secondo il quale: “È stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza come sia legittima la delibera assembleare che disponga, in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale, posta in deroga al criterio legale di ripartizione dettato dall’art. 1123 c.c., che le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio (per avervi rinunciato o per essersene distaccate) tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica.” (Css. Civ. 28051/2018)
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