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Ristorante rumoroso: condannato per disturbo al riposo delle persone

Ristorante rumoroso: condannato per disturbo al riposo delle persone

Sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio. (Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2020, n. 19988)

Sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio. (Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2020, n. 19988)

Il caso. A seguito di denuncia da parte dei condomini, il giudice adito dichiarava Tizio responsabile del reato di cui all’art. 659 cod. pen. ascrittogli per avere, quale amministratore dell’attività di ristorazione, disturbato le occupazioni e il riposo delle persone con i rumori causati dallo svolgimento di tale attività e abusando degli strumenti di riproduzione sonora.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo che nessuno degli altri condomini abitanti nell’edificio nel quale si trova il ristorante aveva presentato denuncia o lamentato molestie con l’amministratore del condominio o nel corso delle assemblee dei condomini, evidenziando anche che nel locale esisteva un limitatore di potenza dell’impianto di diffusione acustica.

Gli accertamenti. A seguito dell’istruttoria di causa era stata ricavata la prova della diffusività delle emissioni sonore provenienti da detto ristorante, essendo emersa la loro idoneità a turbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, non solo abitanti nel medesimo edificio, con la conseguente correttezza della affermazione della configurabilità della contravvenzione contestata al ricorrente, affermazione che non risulta manifestamente illogica.

Difatti, secondo la cassazione, il Tribunale non era pervenuto a tale affermazione sulla base di atti e documenti relativi ad accertamenti eseguiti nei confronti di altri soggetti (i precedenti gestori del medesimo ristorante, peraltro tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare), bensì, come notato, alla luce di quanto dichiarato dai testi escussi in relazione alla attuale gestione di tale ristorante; il richiamo agli accertamenti eseguiti in precedenza e ai provvedimenti adottati nei confronti dei precedenti gestori è stato compiuto solamente per descrivere l’origine della attività e la risalenza nel tempo delle lamentele connesse alle emissioni sonore provenienti da tale ristorante, ma non certo per affermare la responsabilità del ricorrente.

Le responsabilità. Nel caso in esame, dunque, il Tribunale aveva dato atto della diffusività delle emissioni sonore provenienti dal ristorante gestito dalla società amministrata dal ricorrente, evidenziando quanto dichiarato non solo dalla persona offesa costituita parte civile, ma anche dai condomini, tutti concordi nel riferire della esistenza delle emissioni sonore provenienti da detto ristorante, in occasione delle feste che vi si svolgevano (in concomitanza delle quali venivano anche fatti esplodere fuochi d’artificio), e anche dal teste Caio, che pur non abitando nel medesimo condominio ma nelle immediate vicinanze confermava quanto dichiarato dalla persona offesa, precisando di essere disturbato dai fuochi d’artificio esplosi nel ristorante oltre la mezzanotte due o tre volte a settimana, dalla musica ad alto volume proveniente dal locale e dagli schiamazzi degli avventori.

A tal proposito, conformemente all’orientamento giurisprudenziale, la S.C. ha precisato che per la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio (Cass. pen. Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Cass. pen. Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013).

©Riproduzione riservata

Avv. Maurizio Tarantino

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