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Rumori da discoteca? La Cassazione riporta ordine: disturbo alla quiete pubblica anche in presenza di poche abitazioni

Rumori da discoteca? La Cassazione riporta ordine: disturbo alla quiete pubblica anche in presenza di poche abitazioni

Non serve un intero quartiere per parlare di reato: basta disturbare un gruppo indeterminato di persone. La Cassazione chiarisce l'applicazione dell'art. 659 c.p. in una sentenza che interessa da vicino condomini e amministratori.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8076/2025, torna a fare chiarezza sul confine tra illecito amministrativo e reato in materia di emissioni sonore moleste, richiamando un principio giurisprudenziale di grande interesse per la gestione dei condomini.

I fatti: un caso di rumore molesto da discoteca

Il caso in esame riguarda una discoteca situata a Santa Margherita Ligure, il cui legale rappresentante era stato denunciato per disturbo alla quiete pubblica ex art. 659 c.p., ma il Tribunale aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo.

La Procura di Genova aveva, infatti, chiesto il sequestro di una porzione della discoteca e degli impianti acustici, per impedire la reiterazione del reato di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari e poi il Tribunale avevano negato il provvedimento, ritenendo che il disturbo fosse limitato a poche abitazioni isolate, configurando quindi un mero illecito amministrativo legato al superamento dei limiti acustici previsti dalla L. 447/1995.

Quando il rumore diventa reato

La Cassazione ha ritenuto errata la lettura fornita dal Tribunale, ritenendo che non sia necessario che il rumore disturbi un’intera area urbana o un numero elevato di persone.

Al contrario, è sufficiente che le emissioni siano potenzialmente idonee a disturbare un gruppo indeterminato di soggetti, anche se concentrati in un’area ristretta, come ad esempio un condominio o una decina di edifici.

Il reato di cui all’art. 659 c.p. ha infatti natura di reato di pericolo e tutela l’interesse collettivo alla tranquillità pubblica, non solo quello del singolo proprietario disturbato.

Annullando l’ordinanza impugnata, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:

«Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito territoriale circoscritto».

Più strumenti contro le molestie sonore

La sentenza è particolarmente rilevante per gli amministratori di condominio e per i condomini, perché rende più ampia la possibilità di ricorrere a provvedimenti penali in caso di disturbi alla quiete condominiale, anche se causati da attività esterne (es. locali pubblici).

La Cassazione, infatti, chiarisce che il disturbo può configurare un reato anche se circoscritto a poche unità abitative, a condizione che il gruppo dei disturbati sia indeterminato (cioè non limitato a una singola famiglia o appartamento).

Questa decisione rafforza il ruolo attivo degli amministratori nella tutela della quiete condominiale, in quanto in presenza di emissioni sonore moleste, anche solo verso una “piccola” collettività, si può (e si deve) agire anche in sede penale.

La corretta qualificazione del disturbo non dipende dal numero dei residenti coinvolti, ma dall’idoneità oggettiva del rumore a turbare la pubblica quiete.

©Riproduzione riservata

Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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