Le amnesie del Legislatore
La legge di riforma del Condominio (Legge 220/2012), rispetto alla precedente stesura (1942) dell’articolato del Codice Civile nella parte in cui si occupava di condominio – e che espressamente la prevedeva – ha di fatto “cancellato” la figura del Presidente dell’assemblea condominiale, non essendone fatta menzione in alcuna sua parte. Al di là della possibile “svista” da parte del legislatore, è comunque prassi consolidata che durante lo svolgimento dell’assemblea condominiale vi sia tale figura (la quale peraltro ben potrebbe essere prevista nel Regolamento condominiale, e quindi necessaria per lo svolgimento dell’assemblea stessa).
La nomina del presidente
Il Presidente viene nominato dall’Assemblea tra uno dei partecipanti alla riunione e la sua funzione è quella di garantire l’ordinato svolgimento dell’assemblea stessa; a tal fine, egli ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione sugli argomenti citati all’O.d.G., e curando, dall’altro, che gli interventi siano contenuti entro limiti di tempo ragionevoli. In sintesi, il Presidente è il moderatore dell’Assemblea, colui che cerca di portare concretezza agli interventi, tagliando sterili polemiche e indirizzando la discussione verso un dibattito costruttivo. Ha inoltre il compito di dettare il verbale dell’assemblea al Segretario – mero esecutore – nel quale saranno cristallizzate le delibere dell’Assemblea. Ma, inevitabilmente, assume anche, entro certi limiti, delle responsabilità.
Il segretario nell’assemblea di condominio: ruolo e funzioni
La funzione di garanzia
Se è vero, infatti, che la legge non ha espressamente previsto la figura del Presidente dell’assemblea condominiale, è altrettanto vero che ha però dettato precise disposizioni quando per esempio nell’articolo 1136 del codice civile prevede che l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati.
E l’osservanza di tale precetto, che sembrerebbe destinato all’assemblea, è evidentemente rivolta a chi la dirige, cioè al Presidente. E quindi, volendo sintetizzare le responsabilità del Presidente, con le formule di rito abitualmente riportate nel verbale di assemblea, viene sancita, ad opera del Presidente, la verifica che tutti gli aventi diritto sono stati convocati, la verifica della corretta procedura di convocazione dell’assemblea, la conseguenziale regolare costituzione dell’assemblea stessa (se sono stati cioè rispettati i quorum costitutivi) o la mancata costituzione della stessa, la validità delle delibere assunte sia in ordine all’oggetto delle stesse che in ordine al rispetto dei quorum deliberativi (maggioranze necessarie per deliberare), oltre naturalmente – entro i limiti a lui consentiti – alla verifica della validità di eventuali deleghe. Tali responsabilità sono state peraltro confermate anche dalla Suprema Corte che si è più volte già pronunciata in merito.
Naturalmente poi, il Presidente a fine verbale e unitamente al Segretario dell’assemblea- mero esecutore di ciò che viene verbalizzato – sottoscriverà il verbale assumendo quella funzione di garanzia (e quindi di responsabilità) di tutto ciò che è stato riportato nel verbale. Ma spesso, chi assume in assemblea l’incarico di Presidente, tutto questo non lo sa.
Il Registro Verbali Assemblee Condominiali (confezione 3 pezzi)
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