Come è possibile riunirsi in tutta sicurezza secondo le ultime novità normative? Le assemblee condominiali, ordinarie e straordinarie, possono essere svolte con la partecipazione fisica dei condomini, i quali dovranno accedere purché siano rispettate alcune condizioni:
(1) il luogo in cui si svolge la riunione può essere uno spazio all’aperto oppure un locale al chiuso ma di grandezza adeguata, cioè spazioso tanto da permettere la presenza di tante sedie, per quanti saranno i presenti, aventi la distanza minima di 1 metro;
(2) i condomini devono rispettare la distanza minima di 1 metro l’uno dall’altro;
(3) i condomini devono accedere allo spazio prescelto per la riunione in forma individuale ed evitando sempre qualunque forma di assembramento;
(4) all’ingresso devono essere disponibili liquidi igienizzanti. Si deve precisare che la regola sulla distanza di 1 metro può subire eccezioni in caso di successivi interventi delle Autorità statali e territoriali competenti, come i Comuni.
Ma questa non è l’unica novità: il dpcm dell’11.06.2020 si è occupato anche della sanificazione e disinfezione delle parti comuni in caso di presenza nel condominio di attività di locazione breve. Analizziamo insieme i suggerimenti del Governo.
Cosa dice la legge in caso di locazione breve in condominio?
Si ha locazione breve ogni qualvolta il contratto di locazione ad uso abitativo di un immobile ha una durata non superiore a 30 giorni. In pratica, si tratta di locazioni che sono stipulate da persone fisiche, quindi non professionisti né società, e riguardano le singole stanze di un appartamento o gli immobili di categoria catastale da A1 ad A11, escludendo uffici e studi privati. Ecco, in questi casi il d.p.c.m. dell’11.06.2020 dispone che i condomini, i quali svolgono attività di locazione breve, devono:
– rispettare le indicazioni di ordine generale;
– preferibilmente, al termine di ogni periodo di locazione breve e prima dell’arrivo del nuovo ospite, provvedere all’accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, biancheria – se fornita– ed utensili. In questo caso, dunque, non si tratta di un vero e proprio obbligo ma di un suggerimento che non ha vincoli giuridici.
Ma, se non sono obbligatorie: perché dovresti rispettare queste linee guida? Semplice: per precauzione, al fine di evitare, tanto per dirne una, che in un possibile futuro qualcuno possa recriminarti di aver contratto il virus presso la tua abitazione e chiederti il risarcimento dei danni.
Parti comuni e locazione breve: cosa si deve fare? In virtù delle nuove disposizioni, sempre in termini di suggerimenti, l’amministratore e, in sua assenza, i condomini in accordo tra loro dovrebbero provvedere ad una più attenta pulizia e disinfezione anche delle parti comuni. Infatti, in caso di presenza di locazioni brevi è inevitabile che scale, porte, androni, ascensori ed altre parti condominiali siano sottoposti ad un maggior sfruttamento che richiede, di conseguenza, una più attenta cura all’igiene e pulizia di tali spazi comuni. Da qui, si ritiene che a sopportarne le spese dovrebbe essere proprio il singolo condomino o tutti quei condòmini che possiedono l’attività ricettiva nello stabile.
Le nuove norme si applicano al bed and breakfast in condominio? Cosa accade se la locazione breve è accompagnata dall’offerta di altri servizi?La risposta viene fornita direttamente dall’Agenzia delle entrate che, con la circolare prot. n. 24/2017, ha ritenuto non applicabile ai bed and breakfast le disposizioni sulla locazione breve in quanto in questo caso, di fianco alla messa a disposizione dell’abitazione, vi è anche l’erogazione di servizi aggiuntivi, come ad esempio la somministrazione della colazione o di altri pasti oppure, ancora, la messa a disposizione di auto a noleggio. Dunque, questa forma, anche se minima, di organizzazione del B&Brisulta essere non compatibile con il semplice contratto di locazione.
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