In caso di caduta sulle scale condominiali a causa di acqua fuoriuscita da piante ornamentali, il condominio (nella figura dell’amministratore) può essere ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. come custode delle parti comuni.
Tuttavia, la responsabilità non è automatica. Il comportamento imprudente del danneggiato può, infatti, incidere in misura significativa sulla quantificazione del risarcimento.
Il fatto e i precedenti di causa
Parte attrice conveniva in giudizio il condominio per un sinistro occorso il 15 agosto 2020 mentre scendeva le scale condominiali. In quell’occasione, l’attrice è caduta rovinosamente a causa della presenza di acqua, fuoriuscita da piante poste lungo la scala.
L’evento ha provocato una frattura trimalleolare alla caviglia sinistra, con successivo intervento chirurgico e una lunga convalescenza.
Il condominio, rappresentato dal suo amministratore, ha contestato la ricostruzione dei fatti e il nesso causale, invocando il comportamento imprudente dell’attrice come fattore concorrente ex art. 1227 c.c.
La decisione del Tribunale di Catanzaro
Nel corso del giudizio, il giudice accertava che l’acqua sui gradini proveniva dalle piante e che i gradini erano privi di bande antiscivolo, elementi che configurano una indubbia situazione di pericolo.
Sennonché, il Tribunale ha ritenuto che l’attrice abbia concorso al sinistro per il 30%, poiché non ha adottato condotte cautelative (es. uso del corrimano o passaggio dal lato asciutto), argomentando in relazione al nesso causale tra condotta (del danneggiato e del custode) e l’evento.
Il giudice di merito è tenuto ad esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, per cui, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021).
Al termine dell’istruttoria, il Tribunale concordava nell’individuare l’elemento fondante il nesso causale nella circostanza che il sinistro si sarebbe verificato a causa della presenza di acqua sulle scale. Le circostanze per cui le scale fossero bagnate a causa dell’acqua fuoriuscita dalle piante – unitamente alla rilevata assenza di bande antiscivolo sui gradini – costituivano una situazione di oggettivo pericolo per chi percorreva le scale.
Sennonché, ritiene il Tribunale, la causa della caduta poteva essere ascritta anche all’imprudenza dell’attrice la quale in presenza di chiazze d’acqua evidenti e pur essendo presente il corrimano sul lato opposto a quello dove erano posizionate le piante, pur avendo evidente contezza anche visiva che i gradini erano privi di bande antiscivolo, scendeva le scale tenendo il lato sinistro.
La responsabilità dell’amministratore
La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. SS.UU. Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022) e che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, escluda il nesso eziologico, ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo (Cass. n. 27724/18).
Tuttavia, il custode può andare esente da responsabilità solo se dimostra che l’evento è dipeso da un fatto imprevedibile e inevitabile, del terzo o dello stesso danneggiato.
La sentenza ribadisce che l’amministratore di condominio è custode delle parti comuni e deve vigilare su tutti gli elementi potenzialmente pericolosi, anche quelli apparentemente ornamentali come le piante con sottovasi. Ma allo stesso tempo sottolinea come ogni condomino o terzo frequentatore debba agire con prudenza e diligenza. L’adozione di misure minime di sicurezza (bande antiscivolo, corretta disposizione delle piante) può ridurre drasticamente i rischi e le responsabilità.
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