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Scale bagnate in condominio: sì al risarcimento se assolto correttamente l’onere della prova

Scale bagnate in condominio: sì al risarcimento se assolto correttamente l’onere della prova

In caso di caduta, il condomino ha diritto al risarcimento sole se ha assolto correttamente l’onere della prova

Sebbene i più recenti orientamenti dei giudici nonché della giurisprudenza siano sempre più rigorosi nel respingere le istanze avanzate dagli infortunati, mettendo spesso in evidenza la mancanza di prudenza di chi scivola a terra, ciò non significa che sia stata eliminata la responsabilità in capo al condominio ex art. 2051 c.c. sulle parti comuni dell’edificio (vedasi art. 1117 c.c.).

Prova ne è la sentenza nr. 29 del 21 gennaio 2020 con la quale, il Tribunale di Rieti, accoglie la richiesta di risarcimento avanzata da una signora caduta rovinosamente a terra dalle scale condominiali.

Nel caso in esame la danneggiata ha correttamente e pienamente assolto al proprio rigoroso onere della prova consistente dar prova:

  1.  dell’evento dannoso (la caduta dalle scale);
  2.  del rapporto causale tra la cosa in custodia (la scalinata condominiale);
  3. l’evento dannoso (la caduta).

Determinanti, nel caso in esame, sono state le deposizioni dei due testi, marito e figlia dell’attrice, entrambi presenti al momento del fatto. Dalle testimonianze è emersa la chiara dinamica dei fatti, confermata dalla C.T.U. espletata in sede di causa, per cui la donna, mentre si trovava a scendere le scale del condominio, in compagnia di entrambi i testi per raggiungere il portone di uscita, era scivolata su uno scalino – al di sopra del quale si appurava la presenza, al momento del fatto, di una macchia di liquido trasparente – cadendo a terra e riportando lesioni.

A ciò si aggiungano ulteriori elementi: le scale non erano fornite di strisce “antiscivolo”; non era presente alcuna segnalazione della presenza del pericolo; sulla rampa delle scale, al momento dell’evento, erano completamente assenti corrimano, ringhiere ed altri sostegni; non da ultimo, che la rampa stessa, nel punto in cui si è verificato il sinistro, risultava priva di illuminazione artificiale.

Pertanto, alla luce di tutti gli elementi evidenziati, è stato accertato che la donna è stata nell’oggettiva impossibilità di prevedere il rischio e di evitarlo.

Di converso, il condominio, sul quale grava l’obbligo di custodia ex art. 20151 c.c., non è stato in grado di dimostrare l’eventuale presenza di una esimente, quale il caso fortuito o la forza maggiore o, ancora, il fatto del terzo ovvero dello stesso danneggiato.

Pertanto va senz’altro affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio in ordine ai fatti di causa, con conseguente obbligo a carico dello stesso di risarcire tutti i danni sofferti dalla danneggiata.

Unica consolazione per il resto della compagine condominiale è l’attivazione della polizza condominiale, chiamata a manlevare il condominio dall’esborso economico da sostenere quantificato dal giudice di primo grado in € 13.143,43 per le lesioni subita dalla donna ed € 4.835,00 per le spese legali.

©Riproduzione riservata

Avv. Dario Balsamo

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