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Se l’amministratore non riscuote le quote, deve risarcire i danni al condominio?

Se l’amministratore non riscuote le quote, deve risarcire i danni al condominio?

Configurabile un danno da mala gestio per la mancata riscossione degli oneri condominiali?

L’obbligo dell’amministratore di riscossione dei contributi dovuti dai condomini è di fondamentale importanza per la prosecuzione della gestione condominiale: è di tutta evidenza il fatto che se i condomini non versano al condominio le quote dovute, le spese condominiali non potranno essere erogate.

Al fine di evitare che il “meccanismo” condominiale si inceppi o che subisca intollerabili rallentamenti, la legge prevede uno strumento specifico che consente di fare fronte con celerità al problema del mancato afflusso delle quote dovute dai condomini: il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

Se l’amministratore, invece di utilizzare questo strumento a sua disposizione, resta inerte e non riscuote le quote dovute dai condomini morosi, è tenuto a risarcire i danni al condominio.

Il pagamento delle quote condominiali è soggetto a precisi termini di prescrizione: cinque anni per la riscossione delle quote ordinarie e dieci anni per la riscossione delle quote relative a spese straordinarie.

Se l’amministratore omette di riscuotere le quote facendo così maturare i termini di prescrizione, lo stesso è tenuto a rispondere di cattiva gestione e può essere condannato al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Salerno, 13 gennaio 2016, n. 164 ha infatti deciso che è configurabile un danno da mala gestio a carico del professionista che viene meno all’obbligo di eseguire con la diligenza del buon padre di famiglia il mandato con rappresentanza conferitogli dall’assemblea; ne consegue che va condannato al risarcimento danni nei confronti del condominio l’ex amministratore responsabile per avere commesso vari illeciti, tra cui quello di mandare in prescrizione somme che doveva riscuotere.

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Avv. Andrea Marostica

Via Trento 55, Biella 015.404000 info@studioandreamarostica.it http://www.avvocatoandreamarostica.it

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