Arriva oggi un nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del bonus facciate.
Con la Risposta all’interpello n. 838 del 21 dicembre 2021(1), l’Agenzia ha chiarito che anche in caso di un intervento parziale, volto a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata – si può ricorrere al bonus facciate anche se non interessa l’intera facciata visibile dell’edificio.
Nel caso di specie l’instante chiedeva se i lavori realizzati, riguardavano esclusivamente solo una porzione della facciata che interessava esclusivamente il perimetro della sua abitazione, potevano usufruire ugualmente del bonus facciate, nonostante si trattava di un intervento parziale che non interessava tutto il prospetto dell’edificio condominiale.
Inoltre, l’Agenzia delle Entate precisa che anche in assenza di un condominio formalmente costituito è sufficiente, ai fini della detrazione, l’invio di una comunicazione di avvio dei lavori ai proprietari delle altre unità immobiliari, l’Agenzia fa presente quanto segue.
Infatti, ai sensi della circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 si è precisato che, ai fini della fruizione del bonus facciate per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, è necessario conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori nonché la ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.
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