L’Agenzia delle Entrare con Risposta_337_12.05.2021 dà il via libera al bonus facciate anche qualora un lato della palazzina sia visibile solamente da una strada privata ma “ad uso pubblico”, dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall’esterno che dall’interno del complesso residenziale.
Nel caso analizzato il condominio aveva approvato dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dell’involucro esterno di una palazzina situata all’interno di un complesso residenziale.
Mentre il lato nord della palazzina è visibile dalla strada (comunale), il lato sud della palazzina è visibile da una “via”che è parte integrante del complesso residenziale. Tale via costitutisce una strada “privata e chiusa, bensì su una strada dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall’esterno che dall’interno del complesso residenziale, per cui ne deve essere riconosciuto un “uso pubblico” (secondo quanto disposto da una recente stenzenza emessa dal Consiglio di Stato).
L’istante chiede di sapere se i condomini possano o meno usufruire del cd. bonus facciate, per le spese sostenute sui lavori realizzati sull’intero perimetro esterno della palazzina ubicata nel complesso residenziale.
Nella risposta, l’ADE richiama un indirizzo già espreso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con nota RU 0348403 del 9 novembre 2020, ha precisato che “si condivide l’interpretazione, che tiene conto anche dell’orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo. Si ritiene pertanto che, nel caso in questione, costituendo l’edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate“.
Pertanto, l’Ade ritiene che, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, la fattispecie rientra tra le ipotesi ammesse all’agevolazione.
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