Neanche in tempo di metabolizzare gli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019 in tema di gestione della sicurezza antincendio, che gli amministratori dovranno prepararsi ad ulteriori cambiamenti ed all’ennesimo ampliamento delle proprie attribuzioni specifiche in materia.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre ultimo scorso, è stato, infatti, pubblicato il D. M. 02 settembre 2021 che definisce i criteri per gestione, sui luoghi di lavoro, della sicurezza antincendio sia in condizioni di ordinario esercizio che di emergenza.
Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 03 ottobre 2022, interessa anche il Condominio in quanto, come ben sappiamo, quest’ultimo è considerato, a tutti gli effetti, luogo di lavoro, nell’interpretazione fornita dell’art. 62 del D. Lgs. 81/2008 dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 45316/2019), con particolare riguardo ai lavoratori subordinati e dipendenti dall’ente di gestione.
In particolare, il decreto attribuisce al datore di lavoro/amministratore il compito di:
- gestire le procedure individuate dal testo normativo per garantire la sicurezza antincendio, sia in esercizio che in emergenza;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori;
- nonché la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
L’amministratore dovrà, inoltre, predisporre un piano di emergenza in cui saranno riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello dello stesso mandatario, per l’ipotesi in cui.
Egli stesso dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 81/2008, ai compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.
Infine, da notare che, all’esito della valutazione dei rischi d’incendio, sarà sempre l’amministratore, sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, a designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, individuati come “addetti al servizio antincendio”.
Questi ultimi dovranno frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento, indicati all’art. 5 del Decreto in oggetto.
D. M. 02 SETTEMBRE 2021 IN G.U. DEL 04 OTTOBRE U.S. IN VIGORE DAL 03 OTTOBRE 2022 |
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Adempimenti a carico dell’amministratore datore di lavoro | gestione delle procedure individuate dal testo normativo per garantire la sicurezza antincendio |
gestione dell’informazione e della formazione dei lavoratori | |
predisposizione di un piano di emergenza | |
designazione e formazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio |
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