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Sicurezza sul lavoro. Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. Alcune novità di grande impatto per chi gestisce immobili e condomini

Sicurezza sul lavoro. Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. Alcune novità di grande impatto per chi gestisce immobili e condomini

Arriva il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tante le novità, alcune di grande impatto per chi gestisce immobili e condomini: scopriamo insieme le principali!

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (approvato il 17/04/2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/05/2025) ridefinisce in modo organico durata, contenuti e modalità dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Un aggiornamento atteso da molti operatori del settore e che mira a uniformare e semplificare le regole su scala nazionale, con alcune novità che riguardano da vicino datori di lavoro, amministratori di condominio, tecnici e operatori.

I punti chiave del nuovo Accordo

✅ Formazione diretta da parte del datore di lavoro: per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, il datore di lavoro potrà organizzare direttamente la formazione, senza necessità di accreditamento come soggetto formatore. Una semplificazione che allinea le regole nazionali a quanto già previsto in Lombardia e Sicilia.

✅ Esperienza triennale per i soggetti formatori: per organizzare corsi più complessi (RSPP/ASPP, attrezzature, ecc.), i soggetti formatori dovranno dimostrare almeno tre anni di esperienza documentata in materia di salute e sicurezza.

✅ Nuove regole sul rapporto docente/discente: previsto un massimo di 6 allievi per ogni docente nelle attività pratiche, con estensione dell’obbligo di verbale anche a tutti i corsi, non solo RSPP/ASPP.

✅ Verifiche finali e attestati: introdotto l’obbligo di redigere sempre un verbale finale di verifica per tutti i corsi, e di conservare un fascicolo del corso per almeno 10 anni.

✅ Riconoscimento della formazione pregressa: i corsi già effettuati secondo l’Accordo Stato-Regioni 2011 restano validi come credito formativo.

✅ Nuove articolazioni per i corsi: introdotte durate minime e moduli aggiornati, con focus su rischi specifici (es. ambienti confinati, attrezzature, lavori in quota), e aggiornamenti per le figure di coordinatori della sicurezza, RSPP, Datori di lavoro SPP.

✅ Introduzione della formazione in modalità mista: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning (con precise regole di accreditamento e verifica), aggiornando le precedenti previsioni.

L’impatto per gli amministratori di immobili

Le modifiche introdotte avranno un impatto concreto sulla gestione della sicurezza nei condomini, soprattutto per quegli amministratori che assumono direttamente dipendenti o collaboratori, o che si trovano a coordinare lavori di manutenzione straordinaria.

In particolare:

  • Maggiore flessibilità nella scelta dei formatori per i corsi di base (lavoratori, dirigenti e preposti);
  • Più oneri per i corsi specialistici (es. RSPP, attrezzature), dove serve esperienza documentata;
  •  Nuove verifiche obbligatorie, con verbali e fascicoli da conservare per almeno 10 anni;
  • Focus su rischi specifici (cadute dall’alto, lavori in quota, DPI) e aggiornamenti quinquennali per tutti i corsi;
  • Attenzione agli obblighi per chi gestisce cantieri in condominio: i nuovi moduli “Cantieri” per Datori di Lavoro e Dirigenti rafforzano le competenze richieste.

Conclusioni

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 rappresenta un cambio di passo importante per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli amministratori di condominio devono essere consapevoli delle nuove regole per non incorrere in sanzioni e per garantire una gestione sicura ed efficiente dei propri immobili.

Appare essenziale, quindi, che venga effettuata quanto prima una verifica dei corsi già effettuati e dell’eventuale necessità di aggiornare le formazioni per il personale dipendente dei Condomini, nonché i collaboratori i professionisti che svolgono attività di gestione immobiliare.

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Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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