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Sismabonus 110%. Non è necessario il salto di classe. Ecco l’interpretazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Sismabonus 110%. Non è necessario il salto di classe. Ecco l’interpretazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Importante chiarimento della Commissione di Monitoraggio sull’applicazione del Superbonus 110%.

La Commissione di Monitoraggio, insediata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si è recentemente espressa in merito il passaggio di classe sismica.

Il dubbio interpretativo, sottoposto alla attenzione della Commissione, parte dall’interpretazione autentica delle norme introdotte dall’art. 119 del decreto Rilancio che in tema di Superbonus per il consolidamento (interventi strutturali), fa riferimento a leggi precedenti che non prevedevano nussun tipo di traguardo prestazionale.

Di converso, invece, decreto Requisiti  in merito al Sismabonus abbinato all’Ecobonus,  fa riferimento al passaggio a classi di rischio sismico inferiori come condizione determinante per l’agevolazione.

La domanda posta è la seguente: come devono essere interpretati i riferimenti al “passaggio di classe” sismica alla luce dei riferimenti su cui si basa la legge primaria, che non parlano questo linguaggio?

Quindi, in buona sostanza, ci si chiede a quali fonte normativa si debba far riferimento ai fini del  “passaggio di classe”.

Secondo la Commissione, il miglioramento della classe di rischio sismico non si applica al super ecobonus, ma esclusivamente all’ecosismabonus, disciplinato dal comma 2.quater.1 dell’art. 14 D.L.63/2013.

Tale interpetazione deriva dal fatto che il decreto interministeriale 06/08/2020 ai punti iv), v), vi) e vii) dell’art. 2, comma 1, lettera b del citato decreto interministeriale, si riferiscono agli interventi previsti dai commi 2.quater e 2.quater.1 del D.L. 63/2013 – che è tutt’ora vigente – e che si applica agli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, a differenza del Superbonus 110% destinato prevalentemente agli edifici di tipo residenziale.

Diversamente quando l’art. 2 comma 1, del “decreto requisiti ecobonus”, si riferisce al superbonus 110% cita espressamente l’art. 119 del D.L. 34/2020.

Ciò premesso, il comma 2.quater si riferisce agli interventi che danno diritto alla detrazione del 70%e del 75% e sono interventi di riqualificazione energetica; 70% quando si interviene su più del 25% della superficie disperdente, 75% quando oltre a questo c’è anche il raggiungimento della classe media del comportamento dell’involucro edilizio ai sensi del decreto 26 giugno 2015.

Il comma 2.quater.1 riprende questi interventi congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico ammettendo che se si raggiunge la riduzione di una classe di rischio sismico la detrazione è pari all’80% mentre se si ha il raggiungimento della riduzione di due o più classi di rischio sismico la detrazione è pari all’85%.

Questi commi rimangono in vigore e nel decreto attuativo quanto enunciato sopra è esplicitato all’interno dell’art. 2 comma 1 lettera b), nei punti iv, v, vi e vii.

In definitiva quanto sopra non si applica al super ecobonus, ma esclusivamente a quanto disciplinato dal comma 2.quater.1 dell’art. 14 D.L.63/2013.

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A cura della Redazione

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