Dalla spazzatura alla privacy il passo è breve, come si percepisce dal pezzo sull’argomento a mia firma già pubblicato sulle colonne di questa testata, e come si evince dalle sempre più frequenti discussioni assembleari all’interno dei condomìni in ordine alla videosorveglianza dei cassoni per i rifiuti.
Come sappiamo, GDPR è l’acronimo di General Data Protection Regulation, normativa europea n. 2016/679 in materia di protezione dei dati, e consiste in un regolamento UE – recepito ed attuato allo stesso modo dagli stati membri – avente il precipuo scopo di uniformare in modo armonico la libertà di circolazione e la protezione dei dati personali in questa travolgente digitalizzazione che stiamo vivendo.
Libera circolazione dei dati personali, dunque, definendo “dato” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, favorita – più che dal consenso al dato stesso – dal suo controllo sulla diffusione unitamente alla garanzia dei diritti dell’interessato.
In Italia, come sappiamo, tale regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ma la sua attuazione è avvenuta nel maggio 2018, e da allora tutti coloro che per ragioni professionali vengono in possesso dei dati personali sono soggetti alle disposizioni del regolamento, compresi naturalmente gli amministratori condominiali i quali hanno dovuto anch’essi adeguarsi.
L’art. 1130 cc. 6°co. ha già disposto – per questi ultimi – l’obbligo di “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, incluso codice fiscale e residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”.
Va comunque chiarito che ogni amministratore, in quanto responsabile del trattamento dati, dovrà “utilizzarli” nel rispetto delle leggi vigenti e attuare all’interno del proprio studio tutte quelle cautele atte a garantire assistenza al condomino e rispetto delle misure di sicurezza dei dati informandolo in caso di violazioni degli stessi o del regolamento.
E ancora, il condominio – tramite l’amministratore – è tenuto ai seguenti adempimenti:
- far osservare e a rispettare i principi del GDPR e i diritti dei soggetti interessati;
- predisporre un informativa da inviare o mettere a disposizione di chiunque acceda al condominio;
- predisporre, altresì, misure di sicurezza adeguate nel momento in cui vengono compiute particolari attività;
- nominare i responsabili autorizzati a trattare i dati;
- conservare in sicurezza tutti i documenti riconducibili al condominio o ai residenti, consultabili, previa richiesta, dal condomino;
- valutare le installazioni di impianti di video sorveglianza o i videocitofoni, e l’impatto che essi possono avere sulla privacy.
Ed eccoci qui, dunque, al citato binomio “spazzatura e privacy”, pronti a richiamare l’art. 1122 ter cc. introdotto dalla L. 220/2012, fonte primaria in materia di videosorveglianza condominiale.
Il Garante della privacy ha precisato che per l’installazione di telecamere in condominio occorre avere l’approvazione della maggioranza dell’assemblea, ed inoltre – quanto al loro posizionamento – le stesse non devono riprendere spazi di terzi ma solo parti comuni o ciò che sia utile all’edificio per l’incolumità dei comproprietari e delle loro famiglie.
In particolare, lo stesso Garante ha apportato nuove regole in merito all’utilizzo di tali impianti, prima fra tutte la necessaria informazione della presenza di videocamere in condominio attraverso l’apposizione di specifici cartelli, ove vanno riportati esclusivamente i nomi del titolare del trattamento e dell’amministratore, unitamente alla finalità delle riprese, senza indicare dove le videocamere stesse siano posizionate.
Tornando alla registrazione video delle attività di conferimento dei rifiuti, e considerato che la liceità nell’utilizzo di telecamere impone ai singoli di poter riprendere la propria porta d’ingresso , o il proprio garage, o il proprio giardino senza assolutamente invadere la sfera di terzi, è dunque il caso di richiamare la previsione di sanzione amministrativa e la possibile sussistenza di illecito penale per violazione dell’articolo 615 bis del codice penale.
Liberi di gettare qualsiasi cosa nei contenitori dei rifiuti, dunque? Assolutamente no, ma solo con il buonsenso e la responsabilità dei singoli, atteso che – dai controlli “di polizia” sull’immondizia – tutti i condomìni del terzo millennio, in un paese civile, dovrebbero sempre esserne esclusi.
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