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Spese legali solo al moroso? Attenzione alla delibera condominiale

Spese legali solo al moroso? Attenzione alla delibera condominiale

Il Giudice di Pavia ribadisce: le spese per l’avvocato incaricato dal condominio non possono essere addebitate direttamente al condomino moroso, salvo espressa previsione contrattuale. E la delibera è nulla, non solo annullabile.

Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 10/02/2025, è intervenuta sulla questione dell’attribuzione al singolo condomino (moroso) delle delle spese per l’avvocato incaricato dal condominio non possono essere addebitate direttamente al condomino.

La questione giuridica

Un condomino contestava un addebito di spesa avvenuto in via esclusiva a titolo personale e riguardante l’importo per compensi stragiudiziali di legale.

Ritenendo che detta spesa fosse da attribuirsi a tutti i condomini in base al criterio millesimale, aveva impugnato la delibera del 17 maggio 2024 con cui l’assemblea condominiale approvava il bilancio consuntivo 2023/2024, imputando una spesa personale di € 263,50 per l’intervento di un legale incaricato di sollecitare il pagamento di due rate (già versate, anche se in ritardo). In particolare, il condomino lamentava la violazione del principio generale di riparto per millesimi e chiedeva la nullità della delibera.

Per converso, il condominio sosteneva che l’addebito fosse legittimo, in quanto fondato su un uso “differenziato” del servizio (ex art. 1123, co. 2 c.c.).

La questione di diritto: nullità o annullabilità?

La questione centrale riguarda – evidentemente – la qualificazione dell’attribuzione della spesa se si trattasse di un’erronea applicazione dei criteri di legge (annullabilità, quindi impugnabile entro 30 giorni) o di una loro modifica (nullità, impugnabile in ogni tempo).

Il Tribunale ha aderito alla seconda opzione, ritenendo che l’assemblea ha deliberato utilizzando un criterio di riparto difforme da quello legale e non previsto dal regolamento contrattuale, imponendo a più condomini morosi il pagamento individuale delle spese legali.

Detta decisione è stata assunta senza l’unanimità richiesta, in violazione dei criteri di ripartizione previsti dagli artt. 1123 e 1135 c.c.

Tale decisione rafforza la tutela dei singoli e impone massima attenzione agli amministratori nella redazione dei bilanci e, soprattutto, nell’attribuzione delle spese.

Invero, salvo esplicita previsione regolamentare o consenso del singolo, queste devono essere ripartite fra tutti i condomini per millesimi.

Nell’ipotesi in cui la delibera modifichi i criteri di legge (ovvero: non li applica male o in modo difforme), è da ritenersi nulla. Pertanto, può essere impugnata in ogni tempo.

Conclusioni

La  sentenza in commento fornisce un’indicazione importante sia per gli amministratori che per i condomini.

I primi dovrebbero mantenere una contabilità rigorosa, attribuendo ai singoli esclusivamente le spese (personali) che competono loro in base alla legge, al regolamento ovvero anche tenendo conto dell’offerta di amministrazione approvata (circostanza che integra la fattispecie di “consenso espresso”).

Con riferimento ai condomini, invece, il tribunale patavino fissa i parametri per la verifica della corretta imputazione delle spese (personali) relative a specifici il costo di servizi professionali, anche se legati a inadempienze.

Indubbiamente, il rispetto formale dei criteri legali di riparto resta l’unica strada sicura da perseguire per assicurare una gestione trasparente ed efficiente del Condominio, con il rischio – altrimenti – che ogni delibera possa essere oggetto di impugnazione.

©Riproduzione riservata

Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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