TABELLA RIEPILOGATIVA |
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OGGETTO | Obblighi di comunicazioni dell’erede ai fini dell’anagrafe condominiale
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Art. 1130 c.c.
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IL CASO | Il condomino di un Supercondominio si era opposto al decreto ingiuntivo notificato dall’amministrazione per il saldo gestione riscaldamento centralizzato e del saldo della gestione ordinaria. In particolare, l’opponente eccepiva di essere divenuto proprietario dell’unità immobiliare in questione per successione; inoltre, precisava di non aver mai ricevuto alcuna convocazione alle assemblee condominiali e dei relativi verbali.
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LA QUESTIONE | I condomini divenuti eredi dell’immobile, in assenza di comunicazione all’amministratore, possono opporsi al decreto ingiuntivo emesso a loro carico per il recupero delle spese condominiali, sostenendo di non aver ricevuto alcuna convocazione dell’assemblea condominiale?
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LA SOLUZIONE | Secondo il giudice adito, nell’ipotesi di subingresso nella titolarità di una porzione particolare di edificio condominiale, affinché il nuovo proprietario si legittimi, di fronte al condominio, quale avente diritto a partecipare alle assemblee, occorre almeno, pur nel silenzio della legge al riguardo, una qualche iniziativa, esclusiva dell’avente causa o concorrente con quella del dante causa, che, in forma adeguata, renda noto al condominio detto mutamento di titolarità. Difatti, nel caso particolare del decesso del condomino, è onere di chi sia subentrato, mortis causa, nella qualità di condomino in luogo del defunto (con la conseguente assunzione dei diritti e obblighi correlativi) darne idonea comunicazione, in mancanza della quale, pertanto, egli non può denunziare il vizio di costituzione dell’assemblea condominiale, così come convocata dall’amministratore sulla base dei dati in suo possesso; costui, anzi – secondo Cass., 22 marzo 2007, n. 6926 –, pur essendo a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifesteranno la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sarà tenuto a inviare alcun avviso. Per i motivi esposti, l’opposizione è stata rigettata.
Così ha deciso il Tribunale di Roma 4 maggio 2020, con sentenza n. 6847
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