Con propria nota n. 29 del 11/01/2022, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito indicazioni operative in relazione alle misure – introdotte con il Decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021) in relazione al lavoro autonomo occasionale.
La fattispecie. Il lavoro autonomo occasionale comprende una serie di contratti attraverso i quali, ai sensi dell’art. 2222 ss. del Codice civile, il prestatore d’opera si obbliga a compiere, nei confronti di un committente e a fronte di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Detto in altre parole, con le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, il lavoratore (autonomo) esercita un’attività che viene resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale. In ogni caso, la prestazione in questione si intende resa al di fuori dell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (Cfr. art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).
Nel solco della progressiva razionalizzazione dei rapporti di lavoro, la fattispecie in esame è stata disciplinata dall’art. 54-bis del Decreto legge n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017.
La prestazione è soggetta a limiti ben precisi in termini economici e temporali di rapporto mono- (o pluri-)committente. Nell’arco di ciascun anno (solare), per ogni singolo utilizzatore non possono essere attivati contratti che superino il valore complessivo di 5mila euro netti. Parallelamente, a ciascun lavoratore è concesso sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo di massimo 5mila euro netti.
Tuttavia, è bene precisare che detto limite economico si riduce ad € 2.500 annui per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo committente.
Viceversa, per i contratti di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’importo massimo può arrivare fino a 6.666 euro.
La disciplina fiscale, contributiva e assicurativa. I compensi percepiti dal lavoratore autonomi occasionali sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Tuttavia, al fine di evitare un utilizzo distorto della fattispecie, dal 2017, il prestatore ha diritto all’iscrizione alla Gestione separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Inoltre, trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 66/2003 in tema di riposi giornalieri, settimanali e le pause e quelle dell’art. 3, comma 8 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008).
Al lavoratore autonomo occasionale, infine, trova applicazione la previsione di un salario minimo di € 9,00 (netti) all’ora, corrispondenti a € 12,237 lordi per ogni ora di lavoro.
Limiti e divieti. Il legislatore ha previsto specifici limiti e divieti al ricorso ai contratti di prestazione occasionale. In particolare, l’utilizzatore non può acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Inoltre, tale tipologia contrattuale non può essere utilizzata dalle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
Infine, è vietato l’utilizzo del rapporto di lavoro occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Le novità del Decreto Fiscale 2021. Il Governo è intervenuto al fine di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, utilizzato in modo strumentale al posto di quello “ordinario” da parte di professionisti e imprese che, in modo stabile, continuato e con organizzazione di mezzi, erogano le medesime prestazioni.
Per raggiungere tale obiettivo, è stato introdotto l’obbligo – in capo all’utilizzatore-committente – di segnalare “l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori” a mezzo invio di “preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio”.
Detta comunicazione deve essere trasmessa, a cura dell’utilizzatore-committente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa ovvero prima di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni.
La forma della comunicazione. Richiamando la disciplina dei rapporti di lavoro intermittente, l’utilizzatore-committente è tenuto a «comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica».
Detta comunicazione, da effettuarsi attraverso apposito modello predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Vd. Immagine) deve contenere:
- dati identificativi dell’utilizzatore e del lavoratore;
- la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.
Detta comunicazione sarà quindi trasmessa all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente attraverso:
- Portale “cliclavoro.gov.it – Aziende – Adempimenti – Lavoro intermittente” per gli utenti in possesso delle credenziali SPID o CIE;
- Email inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
- SMS al numero 339.9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore;
- “App Lavoro Intermittente” disponibile per smartphone e tablet.
Le sanzioni previste. La mancata o ritardata comunicazione comporterà l’applicazione, in capo all’utilizzatore-committente, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.500,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale coinvolto.
Alla procedura sanzionatoria non potrà essere applicata, da parte dell’ispettore del lavoro, la diffida, che prevedrebbe il pagamento della misura minima della sanzione (500,00 euro), qualora l’adempimento avvenisse nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel verbale di illecito amministrativo (art. 13, del D.Lgs. n. 124/2004).
Ricadute nel settore condominiale. La portata dell’innovazione nell’ambito condominiale è devastante. Già nel 2016 e, successivamente, nel 2018, si è cercato di ridurre il ricorso a forme di lavoro diverse da quello subordinato o in regime di appalto, attraverso la progressiva riduzione dell’ambito di applicabilità dei c.d. “voucher”, sia in relazione all’emolumento dell’Amministratore di condominio (Cfr. la risposta ad interpello del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2018), sia in relazione alle attività di pulizie e di giardinaggio).
Fino ad oggi, il ricorso al lavoro autonomo occasionale poteva rappresentare una valida “alternativa” per consentire l’occupazione di soggetti non correttamente qualificati (es. condomini, conoscenti, collaboratori…) all’interno del condominio a fronte di emissione di specifica fatturazione per l’attività che (globalmente) poteva venire determinata collegialmente in assemblea.
Con il Decreto Fiscale 2021 e la successiva nota INL del 11/01/2022, anche i più reticenti dovranno prendere atto che i rapporti di lavoro potranno essere regolamentati esclusivamente in base ai due paradigmi del lavoro in appalto e del lavoro subordinato.
Ed invero, imporre a carico del Condominio (in qualità di utilizzatore-committente) un onere di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale competente significa – di fatto – portare l’Ente di gestione ad assumere i medesimi incombenti ordinariamente previsti a carico del datore di lavoro subordinato (che è, appunto, soggetto a obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio del rapporto lavorativo dipendente), riducendo conseguentemente la “comodità” di gestione del rapporto occasionale rispetto a quello subordinato o in regime di appalto.
In ottica propositiva, de jure condendo, non si può che apprezzare il progressivo rafforzamento del ruolo e della figura del Condominio che, a piccoli passi, inizia sempre più ad assumere caratteri di autonomia, struttura e organizzazione che necessitano di professionisti dalle competenze ampie e sempre più articolate.
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Leggendo la nota parrebbe che l’ambito di applicazione indichi quanto segue in merito ai soggetti interessati:
“L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività
imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.”
Si potrebbe quindi pensare che il condominio sia esentato?
@Flavio, grazie per il commento e l’interesse.
Sotto il profilo del «datore di lavoro» l’interpretazione fornita dall’INL sembrerebbe escludere il condominio.
Tuttavia, nel paragrafo successivo si precisa: «Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986».
Quindi, la previsione trova applicazione anche in relazione al profilo soggettivo del lavoratore prescindendo dalla qualificazione del datore di lavoro-committente… cosa ne pensa?
Io credo che il Condominio nella qualità di Committente e Sostituto di imposta sia uno dei soggetti obbligati alla comunicazione.
Il lavoro autonomo anche se occasionalmente svolto costituisce sempre una attività di lavoro autonomo, dal quale la fattispecie eredita caratteristiche fiscali e adempimenti.
Alla percezione del corrispettivo (imponibile per cassa), il lavoratore autonomo occasionale, in luogo della fattura, emetterà una ricevuta che costituisce quietanza di pagamento (sulla quale, in caso di importi superiori a 77,47 euro, si applicherà una marca da bollo da 2 euro): su di essa sarà indicato l’importo lordo della prestazione, la ritenuta a titolo d’acconto del 20% a cui la prestazione è soggetta, e l’importo netto, che è quello effettivamente percepito dal contribuente.
Il committente, anche se Condominio, agisce da sostituto di imposta: versa per conto del contribuente la ritenuta e, l’anno fiscale successivo, certifica compensi e ritenute emettendo Certificazione Unica.
@Anna, mi trovi pienamente d’accordo su tutta la linea.
Però, alla fine, sembra che abbia avuto ragione @Flavio
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha diffuso una FAQ con la quale esclude l’applicazione della disciplina ai datori di lavoro non imprenditoriali…
Ecco il link: https://www.condominiocaffe.it/i-condomini-sono-esclusi-dalla-comunicazione-preventiva-per-le-prestazioni-occasionali/
Personalmente, credo che sia comunque opportuno estendere regole e tutele anche al condominio, per evitare fenomeni distorsivi… problema: le troppe regole divengono una “gabbia” troppo stretta per muoversi e lavorare, con spese spesso insostenibili… quale potrebbe essere la strada?
@ Peter Lewis Geti
Grazie per il riscontro al commento; rimane comunque una magra consolazione per due motivi:
– è mai possibile che ogni volta ci voglia l’interpretazione dell’interpretazione dell’interpretazione (al cubo quando basta) per leggere le novità normative?…
– ritengo comunque vada evitato il più possibile in condominio il ricorso al lavoro occasionale -comunicazione preventiva o meno – a tutela dei condòmini e dello stesso amministratore.
«92 minuti di applausi» (cit.)
Gentile Flavio, purtroppo ha toccato una nota dolente tipicamente italiana: ogni norma non è né comprensibile né utilizzabile in modo chiaro e diretto.
Ovviamente, il problema reale del condominio è l’adozione di forme di lavoro “irregolare” che, per quanto si dica non esistente, sappiamo che spesse volte è uno strumento utilizzato in condominio…