Quando si parla di fiscalizzazione di un immobile ci si riferisce ad una procedura che viene offerta ai proprietari di immobili parzialmente abusivi in alternativa alla demolizione, che permette di conservare il bene nello stato di fatto senza dover demolire il proprio immobile.
Questa procedura però, non può considerarsi tecnicamente una sanatoria. Il ricorso a tale procedura mira ad evitare la demolizione corrispondendo una sanzione pecuniaria alternativa ed è disciplinata dall’ art. 34, comma 2, del TUE.
L’On. Ferri, chiede di conoscere quali iniziative si intende assumere affinché l’accesso al Superbonus 110 per cento possa essere garantito anche ai contribuenti titolari di immobile oggetto di fiscalizzazione, ai sensi del decreto del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
La Sottosegretaria, dopo aver fatto una rapida disamina delle disciplina vigente in materia, precisa che “la disciplina illustrata già prevede margini di tolleranza per evitare che modeste violazioni delle norme edilizie possano precludere l’accesso al beneficio fiscale e, di conseguenza, l’efficientamento del patrimonio immobiliare. Ulteriori semplificazioni potranno essere valutate nell’ambito di prossimi interventi normativi, in modo da promuovere la regolarizzazione delle difformità in tempi rapidi e consentire agli immobili di accedere alle misure di riqualificazione energetica”.
Riportiamo il testo integrale della risposta
Con riferimento alla normativa sul cosiddetto « Superbonus 110 per cento » di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), in relazione al caso degli immobili che presentano parziali difformità edilizie, l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intende assumere affinché l’accesso al « Superbonus 110 per cento possa essere garantito anche ai contribuenti titolari di immobile oggetto di fiscalizzazione, ai sensi del decreto del DPR 6 giugno 2001, n. 380 », suggerendo, in particolare, di considerare il procedimento di cui all’articolo 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (cosiddetta fiscalizzazione) « come condizione necessaria e sufficiente per beneficiare delle agevolazioni fiscali collegate ai relativi interventi, evitando così che l’attuale quadro normativo, da un lato, imponga a detti immobili di mantenere in essere la difformità, dall’altro, di non poter operare interventi di efficientamento e altri al pari di tutti gli altri contribuenti ».
Al riguardo si osserva che l’articolo 49, comma 1, del citato DPR stabilisce che « gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici ».
L’articolo 34 del predetto DPR disciplina i casi di parziali difformità edilizie, stabilendo, al comma 1, che « Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale ter-mine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso ».
Il comma 2 della stessa norma prevede, invece, la c.d. procedura di fiscalizzazione, stabilendo che «Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una san- zione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale ».
Per consentire l’applicazione del c.d. Superbonus 110 per cento anche a casi di piccole difformità edilizie, il legislatore ha già modificato la normativa in commento, introducendo nel T.U. Edilizia l’articolo 34- bis, rubricato « tolleranze costruttive », inserito dall’articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplifica- zioni), convertito in legge n. 120/2020.
L’articolo 34-bis, comma 1, DPR n. 380/ 2001, prevede, infatti, che « Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo ».
Pertanto, la difformità che rientra in tali parametri non è considerata violazione edilizia e, conseguentemente, non rappresenta un ostacolo all’applicazione delle agevolazioni fiscali. Diverso è invece il caso rappresentato dall’interrogante in cui è certo il superamento delle tolleranze costruttive di cui al richiamato articolo 34-bis.
Con specifico riferimento agli interventi effettuati sulle parti comuni di condomini, si rileva, inoltre, che il comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 (introdotto dall’articolo 51, comma 3-quinquies, decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto agosto, convertito in legge n. 126/2020), prevede una procedura semplificata per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.
La norma stabilisce, infatti, che « le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi ».
Ciò significa che, in caso di edificio plurifamiliare, il tecnico preposto al rilascio dell’asseverazione dovrà verificare esclusivamente la conformità urbanistica ed edilizia delle parti comuni dell’edifico oggetto dell’intervento e non anche delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Tanto premesso, la disciplina illustrata già prevede margini di tolleranza per evitare che modeste violazioni delle norme edilizie possano precludere l’accesso al beneficio fiscale e, di conseguenza, l’efficientamento del patrimonio immobiliare.
Ulteriori semplificazioni potranno essere valutate nell’ambito di prossimi interventi normativi, in modo da promuovere la regolarizzazione delle difformità in tempi rapidi e consentire agli immobili di accedere alle misure di riqualificazione energetica.
REPLICA DELL’ON. FERRI
Cosimo Maria FERRI (IV), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, che fa emergere chiaramente come il cosiddetto « superbonus 110% » introdotto dal Governo, finalizzato a muovere l’economia e tutelare il patrimonio edilizio, evidenzi tante lacune sia dal punto di vista burocratico che per l’accesso alle agevolazioni.
Esprime soddisfazione per l’intenzione dichiarata dal Governo di valutare la possibilità di introdurre forme di regolarizzazione delle difformità in prossimi provvedimenti, valorizzando gli elementi di semplificazione delle procedure.
La risposta dà una indicazione chiara sulla tolleranza costruttiva, per la quale si richiama il « decreto- legge semplificazioni », mentre per quanto riguarda le altre difformità oggetto dell’interrogazione registra una chiusura totale da parte del Governo, che auspica possa intervenire consentendo – una volta terminata la procedura della fiscalizzazione op- pure rimosse le difformità – l’accesso al contributo. Ciò permetterebbe di sanare le difformità, avendo quindi lo Stato il vantaggio di veder demolite o sanate le opere difformi, aumentando la platea dei soggetti beneficiari della misura proposta dal Governo e consentendo quindi alla norma di esplicare al massimo la sua efficacia.
Auspica, quindi, che con i prossimi interventi normativi si faccia maggiore chia- rezza e rappresenta le richieste dell’ANCE, volte alla sostituzione del comma 13-ter dell’articolo 119, con una disposizione che renda valide le asseverazioni dei tecnici che riportino esclusivamente gli estremi del ti- tolo, principio già presente nel quadro nor- mativo all’articolo 40 della legge n. 67 del 1985 in tema di commerciabilità degli im- mobili. Altra proposta è quella di prevedere una deroga al testo unico dell’edilizia solo con riguardo all’accesso ai benefici fiscali, sempre in forza di un’asseverazione di un tecnico abilitato.
Il patrimonio edilizio nazionale è costi- tuito da un rilevante numero di immobili costruiti prima del 1967 che registrano situazioni urbanisticamente e catastalmente non adeguate anche per errori contenuti nei relativi documenti.
Auspica infine che il Governo possa prontamente dare risposta ai numerosi in- terrogativi che emergono da parte dei tec- nici e dei contribuenti, perché la misura possa essere applicata in maniera massic- cia, promuovendo, come nelle intenzioni del Governo, la ripresa economica e la tutela del territorio.
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