Con due nuove risposte (si veda allegati), l’Agenzia delle Entrate, ritorna a dare alcuni orientamenti interpretativi in merito alla corretta applicazione del superbonus 110%.
Con la prima risposta, la n. 240 del 13 aprile 2021, si affronta le questione inerente la mancata presentazione dell’asseverazione. Nel caso di specie l’istante chiede se in assenza dell’attestazione della classe di rischio, gli venga preclusa la possibilità di accedere al bonus fiscale previsto.
In sintesi, la risposta dell’ADE è la seguente: il decreto Rilancio non introduce un nuovo obbligo di attestazione del rischio sismico, già previsto dalle sopra riportate disposizioni ma dispone tra le altre, la possibilità di poter beneficiare per gli interventi antisismici (decreto legge n. 63 del 2013 commi da 1-bis a 1-septies) di un’aliquota più elevata di detrazione. Pertanto, in assenza dell’attestazione della classe di rischio, l’Istante anche se non può accedere né al sismabonus né al Superbonus può ugualmente eseguire i lavori fruendo della detrazione previsto dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (cfr. articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013).
La seconda risposta, si riferisce invece alla platea dei beneficiari- Con la nuova risposta n. 239 del 13 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate precisa che rientra tra i soggetti beneficiari le c.d. Onlus di diritto. Nel caso di specie, l’Istante è una cooperativa iscritta nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (legge 8 novembre 1991, n. 381) di cui al comma 8 del predetto articolo 10– c.d. ONLUS di diritto – la stessa rientra tra i soggetti beneficiari del Superbonus.
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