La puntata di Condominio Caffè Live andata in rete ieri, in diretta, sulla pagina Facebook della radio ufficiale dell’avvocatura Iuslaw Webradio ha visto ospite l’avvocato Fabrizio Plagenza, chiamato dal nostro direttore di testata Michele Zuppardi e dal nostro capo della redazione Roberto Rizzo a discutere – insieme al patron dell’emittente Angelo Marzo – sul compenso degli amministratori condominiali relativamente alle pratiche del superbonus 110.
Cosa è uscito fuori dal talk radiofonico? Quali riflessioni hanno interessato gli ascoltatori?
Ecco qui di seguito il riassunto, redatto proprio dall’avvocato Fabrizio Plagenza, che Condominio Caffè Live e Iuslaw Webradio ringraziano per la particolare competenza offerta a beneficio di tutti gli addetti del settore.
Oramai da mesi, il Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 che ha introdotto il superbonus 110%, ha attirato su di se l’attenzione di tutti. Il confronto sul ruolo e sul compenso dell’amministratore ha assunto un’importanza sempre più crescente, tanto da divenire l’argomento principale negli ultimi mesi. Il “tutto gratis” ventilato inizialmente ha travolto anche il ruolo stesso dell’amministratore.
Se davvero fosse tutto gratis, perché prevedere un compenso per l’amministratore ? E se compenso deve essere, perché non rientra nel “tutto gratis” ? Questi sono stati gli interrogativi che hanno riempito pagine di giornali e ore ed ore di webinar.
Nessuno, tuttavia, si è interrogato su due punti che, invece, risultano essenziali.
- è possibile il superbonus in condominio, senza l’attività e la competenza dell’amministratore?
- quale ruolo assegnare all’amministratore all’interno del procedimento per l’ottenimento del beneficio fiscale?
Si è parlato, forse troppo, di competenze dei tecnici, degli asseveratori e professionisti simili, dimenticandoci, di fatto, che è solo con l’amministratore di condominio che vengono assicurate tutte quelle attività, senza le quali il beneficio fiscale non potrebbe non solo non essere raggiunto, ma senza le quali non si potrebbe nemmeno iniziarne a parlare.
Possiamo allora affermare, senza timor di smentita, che per tutte queste attività straordinarie, che esulano dal contratto di mandato ordinario, l’amministratore agisce su un nuovo ed ulteriore mandato che, in ogni caso, si presume oneroso. Dunque, la prima certezza è che anche nel superbonus, l’amministratore ha diritto al corrispettivo. Nessuno tocchi il compenso dell’amministratore.
La seconda domanda che nessuno ha posto, se non l’Associazione ATP – Associazione Tutela e Protezione, è la seguente : se l’Agenzia delle Entrare ritiene detraibili le “prestazioni professionali connesse” o le “prestazioni necessarie per realizzare l’intervento”, perché nel novero di tali prestazioni non debba poter rientrare la prestazione (essenziale e propedeutica) dell’amministratore di condominio?
Provate a rispondere, pensando al superbonus 110 % in condominio. Togliete l’attività dell’amministratore. Cosa resterà del superbonus? Nulla.
L’attività dell’amministratore di condominio, allora, si configura quale conditio sine qua non ai fini della procedura per l’ottenimento del beneficio fiscale.
Possiamo, dunque, concludere attribuendo non solo l’onerosità al mandato conferito all’amministratore per l’attività svolta nel superbonus, ma anche supportando la correttezza dell’interpretazione che vuole che tale compenso sia anche detraibile.
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