Arrivano i chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Al via i lavori di riqualificazione degli immobili.
La tanto attesa circolare è arrivata. Con una serie di chiarimenti, l’Agenzia ha diramato la circolare 24/E con cui si forniscono chiarimenti di carattere interpretativo necessari per definire, in dettaglio, l’ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
Tra le tante precisazioni, si segnala che anche il condominio senza una costituzione ufficiale potrà beneficiare del Superbonus sulle parti comuni. I condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti, salvo l’obbligo a carico del contribuente di dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
Invece, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Altro importante riconoscimentè quello a favore delle comunità energetiche. Infatti, il Superbonus spetta anche alle “comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni” , limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti.
Il testo della circolare, riportato qui sotto, è consultabile in formato pdf.
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