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Superbonus 110%. Stop al cappotto se l’immobile è vincolato direttamente

Superbonus 110%. Stop al cappotto se l’immobile è vincolato direttamente

Immobili vincolati. Si restringe il perimento di applicazione del Superbonus 110%

Questa mattina, Federica Galloni, direttrice generale Archeologia belle arti e paesaggio del ministero della Cultura, è stata audita dalle commissioni Ambiente a Attività produttive della Camera sull’applicazione del Superbonus limitatamente a determinati tipi di immobili.

Ecco alcune importati precisazioni in merito alla applicazione della agevolazione fiscale limitatamente agli immobili vincolati.

Per l’applicazione del superbonus, riguardo agli immobili vincolati direttamente, Federica Galloni ha detto “c’è la possibilità di aderire ad altre opere – dato che non è possibile fare il cappotto termico, che modifica la facciata – come il cambio della caldaia e degli infissi, che comunque possono essere soggetti alle detrazioni fiscali”.

Se invece la realizzazione del cappotto termico “non si incida sulle caratteristiche di una facciata di un immobile vincolato paesaggisticamente, sia direttamente che in un ambito paesaggistico più vasto, addirittura l’intervento è liberalizzato“.

Ma la direttrice, sempre limitatamente alla realizzazione del cappotto termico, fa una importate precisazione: “un conto sono gli immobili che hanno un vincolo diretto, e sono di proprietà sia privata che pubblica, che sono da dividere da quelli che hanno un vincolo di parte terza, cioè che sono vincolati dal punto di vista paesaggistico. Il primo caso è quello più delicato, e quando un immobile è vincolato direttamente un intervento di cappotto termico potrebbe andare a influire sui caratteri stilistici e architettonici della facciata. È matematicamente impossibile fare un’operazione di questo tipo, pena la perdita della tessitura della facciata“.

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A cura della Redazione

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