Il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, in risposta ad una interrogazione (si veda allegato) ha precisato che “ai fini della corretta determinazione della spesa massima ammissibile, tutti i costi non compresi nell’Allegato A devono essere sempre esplicitati nel computo metrico, distinguendo i costi di installazione (manodopera) da quelli di mera fornitura dei beni, nonché da quelli delle opere provvisionali e di sicurezza“.
La presente risposta è stata data in occasione ad una a un’interrogazione che chiedeva chiarimenti in merito ad una serie di problematiche applicative relative alla fruizione dei bonus fiscali edilizi e, in particolare, del Superbonus 110%.
Nel testo gli gli interroganti hanno chiesto se i valori in tabella A, allegata al decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022, recante i costi massimi specifici agevolabili, si intendono al netto anche dei costi delle opere provvisionali quali l’allestimento del cantiere e la messa in sicurezza in quanto ricomprese tra le opere di installazione e manodopera e se i citati costi accessori devono essere comunque esplicitati nel computo metrico ai fini dell’asseverazione specificando ad esempio quante uomo-ore sono necessarie per la posa in opera di serramenti, i trasporti e gli eventuali ponteggi.
In riferimento a quest’ultimo aspetto la risposta fornita dal Ministero della transizione ecologica, con riferimento alle FAQ pubblicate il 12 aprile 2022 sul sito di ENEA, ha confermato che i costi di cui all’Allegato A non contengono i costi delle opere provvisionali (compresi i ponteggi) e delle opere connesse ai costi della sicurezza. Pertanto, tutti i costi non compresi nell’Allegato A devono essere sempre esplicitati nel computo metrico, distinguendo i costi di installazione (manodopera) da quelli di mera fornitura dei beni, nonché da quelli delle opere provvisionali e di sicurezza.
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