Con risposta risposta 779/2021 (vedi allegato) l’Agenzia delle Entrate detta le condizioni affinché la coibentazione del tetto possa essere agevolata con il Superbonus110%.
Il caso.
Un contribuente che intende realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione del tetto, con la creazione di un locale accessorio da adibire a stenditoio-lavatoio.
L’attuale sottotetto non è dotato di impianto di riscaldamento mentre il nuovo locale sottotetto sarà dotato di impianto di riscaldamento. Oltre ai lavori di isolamento, saranno posati nuovi infissi.
Le condizioni.
Il Fisco nella sua risposta precisa:
- riguardo ad un intervento che prevede sia la coibentazione del nuovo tetto con relative opere di isolamento termico che delle pareti perimetrali realizzate a seguito della demolizione e sopraelevazione del tetto preesistente, essendo l’intervento di coibentazione realizzato su un locale accessorio dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, la verifica del requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, ovvero del conseguimento della classe energetica più alta, deve essere effettuata rispetto a tale unità immobiliare;
- l’agevolazione sugli infissi spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti. Dal momento che, nel caso esaminato, si tratta di una nuova installazione, al contribuente non può essere riconosciuto il Superbonus per gli interventi trainati.
Risposta Agenzia delle Entrate 18205-pdf1
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