Salvo sorprese dell’ultim’ora, da gennaio 2023 la percentuale di detrazione del superbonus scenderà dal 110% al 90%, con una serie di conseguenze sulla contabilità condominiale che proviamo ad esaminare.
La costituzione del fondo speciale
È opportuno ricordare come, nonostante l’ipotesi di un esborso parziale del 10%, sia comunque necessario costituire obbligatoriamente il fondo speciale di cui al novellato art. 1135 cod. civ. Diversamente, la deliberazione sarebbe nulla con tutte le sgradite conseguenze del caso.
Il fondo speciale, dunque, andrà costituito per l’intero ammontare dell’obbligazione straordinaria, ovvero, per il 100% delle spese totali dell’appalto, presentando in assemblea un bilancio preventivo con relativo stato di ripartizione che sia evidenza dei valori millesimali utilizzati.
Le esclusioni
Il fondo speciale condominiale, come sopra costituito, riguarderà esclusivamente le spese inerenti alle parti comuni e giammai quelle afferenti alle proprietà esclusive come potranno essere le opere trainate degli infissi o delle caldaie autonome. Questi ultimi interventi, quindi, saranno oggetto di separata contabilità privata, sperata contrattazione e separata fatturazione.
L’impresa appaltatrice, pertanto, potrà munirsi di un quadro economico di progetto certamente complessivo ma questo documento resterà cosa ben distinta e separata dall’attività contabile condominiale di costituzione del fondo speciale.
La raccolta di provviste
L’amministratore presenterà in assemblea un piano rateale di versamento effettivo tramite bonifico dei sigg. condomini limitatamente agli esborsi del 10%, quale somma da versare poi all’impresa, ed un opiano di versamento per il restante 90% da potersi regolare contabilmente con la registrazione della cessione del credito d’imposta da parte dei singoli beneficiari.
La redazione di un piano rateale dell’intero valore dell’appalto si rende necessaria anche allo scopo di poter meglio gestire il caso di sopravvenuta carenza degli elementi soggettivi voluti dalla misura fiscale, con la conseguente conversione della rata da pagarsi con denaro effettivo e non più con la moneta fiscale.
La registrazione dei pagamenti
L’amministratore dovrà registrare i diversi incassi effettivi dovuti ai bonifici dei condòmini e relativi al 10% dell’esborso. Successivamente, in relazione agli effettivi stati di avanzamento lavori, per almeno il 30% del valore complessivo dell’opera, e dietro emissione di regolare fattura da parte del fornitore, provvederà al pagamento con bonifico speciale e parlante il 10% di ogni fattura.
Lato contabilità interna, invece, avrà cura di rilevare anche il pagamento del restante 90% della spesa sulla risorsa virtuale della moneta fiscale dei crediti. Quest’ultima attività si rende necessaria affinché anche il bilancio consuntivo possa dare piena evidenza del totale delle obbligazioni maturate e saldate.
Da ultimo, ricordiamo alcuni aspetti importanti:
- con l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura, non è possibile né emettere né pagare fatture in acconto ma soltanto a SAL;
- anche il pagamento del 10%, quale spesa a carico rimanente, deve seguire la logica e la proporzione di ogni singolo SAL;
- eventuali oneri di coordinamento del contraente generale o di attualizzazione del credito d’imposta ribaltati dall’appaltatore o dai tecnici al condominio committente non sono ammissibili alle detrazioni d’imposta e le relative fatture sono da assoggettarsi ad Iva, contrariamente a quanto accade per chi emette fattura per acquisto dei crediti da cassetto quale operazione finanziaria non imponibile;
- nel caso di fatture del contrante generale, queste devono ricalcare fedelmente le parcelle messe dai tecnici e da altri fornitori se da lui meramente coordinati.
Dott. Francesco Schena
Coordinamento Società Italiana di Revisione Condominiale Forense
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