Questa verrà ricordata sicuramente come l’epoca dei lavori di manutenzione dei condomini deliberati senza polemiche, velocemente (forse anche troppo) e felicemente, grazie a tutti i benefici fiscali introdotti dal Governo.
Ma, non dobbiamo dimenticare che i lavori vanno fatti nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro ed anzi, forse mai come adesso, l’amministratore di condominio è “invitato” dai condomini a svolgere il ruolo di responsabile dei lavori, considerato che questo è l’unico ruolo che permette di applicare i benefici fiscali anche all’operato dell’amministratore.
E allora cerchiamo di rinfrescarci le idee sui compiti e sui doveri del responsabile dei lavori e su alcuni aspetti forse meno noti.
Superbonus in Condominio e Responsabile dei lavori. Fasi, procedimenti, formule e check-list
Per farlo partiamo dalle basi, per cercare di capire la filosofia che c’è dietro la “sicurezza” in termini generali per poi poter capire quali siano i reali adempimenti del responsabile dei lavori e quindi andando a vedere cosa dice il D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 oltre le successive modifiche ed integrazioni e che possiamo chiamare Testo Unico della Sicurezza (da adesso TUS).
Il TUS individua, con l’art.89, c.1, l.c del TUS, il responsabile dei lavori come il “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto…..” e a seguire l’art. 90 ci parla degli “obblighi del committente e del responsabile dei lavori” e allora, vediamoli nello specifico evidenziando le parti più interessanti: si deve attenere ai principi e alle misure generali di tutela individuati dall’art. 15, che qui per motivi di spazio non riporto, ma che sono riassumibili:
- effettuare la valutazione dei rischi
- programmare la prevenzione
- eliminazione dei rischi
- limitazione del numero dei lavoratori esposti al rischio
- controllo sanitario dei lavoratori
- formazione e informazione
- programmazione delle misure utili per garantire la sicurezza ecc. ecc.
Già da questo dovremmo renderci conto del ruolo “attivo” che il responsabile dei lavori ha sin dalle fasi progettuali della manutenzione e non pensare al solo ruolo “burocratico” dello stesso, come quasi sempre avviene.
- nella fase di progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’art. 91 (quelli relativi al coordinatore della sicurezza), ossia il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo dell’opera
- designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni e ai lavori da svolgere
- chiede alle imprese la documentazione di rito
- trasmette la notifica preliminare agli enti preposti
Come avevo anticipato il ruolo del responsabile dei lavori, pertanto, inizia sin dalle fasi progettuali e non solo nella fase di avvio dei lavori e pertanto il responsabile dei lavori, dovrebbe collaborare sin dall’inizio con i tecnici incaricati della manutenzione, perchè le stesse scelte progettuali pongono la base di eventuali criticità dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.
Mansionario del Committente-Responsabile dei lavori di manutenzione in Condominio
Altro passaggio importante è quello della designazione del coordinatore della sicurezza, perchè purtroppo a causa di tale punto, in capo al responsabile dei lavori resta la cosiddetta “culpa in eligendo” che in caso di errori contestati dalle autorità competenti al coordinatore della sicurezza, questi coinvolgono indirettamente il responsabile dei lavori per aver designato una persona non adeguata al ruolo e prendendosene una parte di colpe in termini legali.
Altro aspetto spesso sottovalutato è il famigerato “potere si spesa”, che sposta l’attenzione sul ruolo riconosciuto al responsabile dei lavori in termini di scelte fatte nella gestione del cantiere; infatti avendo tale potere, in automatico , gli si riconosce un ruolo “fondamentale” dal punto di vista della gestione dei lavori, del cantiere e della sicurezza in termini generali.
Proprio questo aspetto in particolare, è da tenere in considerazione in caso di delega delle funzioni ad altra persona, perchè non spostando sul delegato anche tale potere, la delega perde di efficacia in termini legali e pertanto di responsabilità andando a risucchiare nel calderone dei “cattivi” anche il committente che abbia erroneamente delegato e ricordiamoci che il committente, nel caso dei condomini, è l’amministratore di condominio.
Queste indicazioni solo per sfatare definitivamente l’errata informazione che una volta delegato e/o nominato qualcun’altro ci si sia sgravati completamente delle proprie responsabilità perchè, purtroppo, dal punto di vista legale non è così e che una volta delegato/nominato si deve comunque controllare e vigilare quello che queste persone fanno e lo si deve fare sin dall’inizio dell’iter progettuale.
Il compenso del Responsabile dei Lavori. Le lacune da colmare e le possibili soluzioni
Oggi non voglio demoralizzare nessuno, ma purtroppo ci si deve rendere conto della portata delle scelte che si fanno o che in questo periodo ci si trova quasi obbligati a fare in virtù di questi benefici fiscali che ormai hanno definitivamente condizionato la nostra vita se si considerano anche gli assurdi ed incontrollati incrementi dei prezzi, che inficiano per buona parte i benefici fiscali sui lavori, considerando i rincari generalizzati che si stanno osservando e che stanno riducendo ai minimi storici il potere d’acquisto del cittadino medio.
Altro aspetto da considerare è che, a prescindere dai lavori, la vita condominiale prosegue normalmente e quindi va valutato anche il rischio che il cantiere può rappresentare per l’utente del condominio e questo aspetto, se coinvolge da una parte il responsabile dei lavori ed il coordinatore della sicurezza per quanto attiene le misure previste dal piano di sicurezza e coordinamento specificamente pensato per il cantiere.
Dall’altra, coinvolge direttamente l’amministratore del condominio che si trova dover gestire una nuovo rischio “temporaneo” per i suoi condomini per tutta la durata dei lavori e pertanto anche in tal caso andrebbe prevista una appendice della valutazione dei rischi generici presenti nel condominio sia nel caso più semplice di condominio senza dipendenti che in quelli più complessi dove sono anche presenti dei dipendenti, come il portiere, il giardiniere, ecc.. o il classico caso dei fornitori esterni (pulizie, manutenzione impianti, antincendio, ecc.).
Pertanto, per concludere, ben vengano gli incarichi quali responsabile dei lavori tanto di moda in questo periodo, ma occhio a farlo “responsabilmente” e, soprattutto, “consapevolmente” considerando approfonditamente le responsabilità a cui ci si espone sia in termini personali che in termini di rappresentanti della compagine condominiale e, personalmente, suggerisco di sottoporsi ad una formazione specifica qualora non si abbia mai avuto a che fare con tale ruolo.
Ing. Corrado Verniani Piazza Umberto I, 58 70121 Bari cell: 333 2717993 verniani@libero.it
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