Le asseverazioni. Tali atti vanno prodotte sempre, a prescindere dal regime fiscale adottato (detrazione tradizionale, sconto in fattura o cessione del credito) a fine lavori o in corso d’opera per ogni SAL (30% e 60% dei lavori realizzati).
Esse sono eseguite da tecnici abilitati (geometri, architetti o ingegneri edili) muniti di polizza assicurativa espressamente stipulata per il Superbonus 110% (obbligatoria e di minimo 500 mila euro) e riguardano il rispetto dei requisiti tecnici indicati negli specifici Decreti Ministeriali, normative di attuazione; questi ultimi riportano anche l’ente che deve ricevere tali atti: l’ENEA per quanto riguarda l’ecobonus e lo Sportello Unico per l’Edilizia per il sismabonus.
Gli attestati. Tra gli attestati, invece, dobbiamo distinguere tra quelli di conformità e quelli di congruità.
Gli attestati di conformità. I primi vengono elaborati e trasmessi solo in caso di sconto in fattura o cessione del credito e sono rilasciati dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del D.P.R. n. 322/1998 (come commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, e CAF)
Tali atti riguardano il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze della relativa documentazione e con disposizioni fiscali ben specifiche.
Si precisa che il controllo è solo formale e non di merito, ossia riguarda esclusivamente la verifica di eventuali errori materiali e di calcolo:
- nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute;
- e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.
Gli attestati di congruità. Poi abbiamo l’attestazione della congruità delle spese. Questa si allega all’asseverazione e deve essere redatta dai tecnici per attestare che le spese sostenute siano congrue in relazione agli interventi realizzati. Qui, dunque, si entra nel merito e il controllo NON è solo meramente formale. La congruità va verificata in rapporto innanzitutto al prezzario locale (regionale/provinciale), oppure al prezzario nazionale (DEI).
Tabella riepilogativa di asseverazioni ed attestazioni. Ritengo utile presentare qui sotto la seguente tabella riepilogativa di questi 3 atti.
Tipo di atto | Descrizione (sintetica) | Quando si fa | Destinatario | |
Asseverazione | Ecobonus | rispetto dei requisiti tecnici | Sempre | ENEA |
Sismabonus | SUE | |||
Attestato di conformità | Corrispondenza delle dichiarazioni detrazioni con risultanze fiscali. | Solo per sconto fattura e cessione credito | ADE | |
Attestato di congruità | Corrispondenza coi prezzi indicati nei tariffari | Segue le asseverazioni | Segue le asseverazioni |
La polizza assicurativa degli asseveratori e la clausola claims made. Ancora sulle asseverazioni, è stato disposto l’obbligo di coloro che sono deputati a rilasciarle, una polizza assicurativa del valore minimo di 500 mila euro.
Su tale polizza ritengo opportuno aprire una parentesi: occorre tenere presente che le polizze possono prevedere due possibilità:
- Il meccanismo tradizionale (che tutti conosciamo), nel quale la garanzia opera al momento produttivo del danno, o alla manifestazione di tale danno. In questo caso, come sappiamo, l’assicurazione liquida il sinistro se l’evento che lo ha causato è occorso durante il periodo di copertura, prescindendo da quando perviene la denuncia;
- La clausola claims made (letteralmente “a richiesta fatta”, ossia a reclamo).
Essa prevede l’attivazione, da parte dell’assicurazione, delle procedure di rito prendendo a riferimento il tempo in cui perviene la denuncia, prescindendo dal fatto che l’evento produttivo del danno sia avvenuto durante la copertura assicurativa.
Potrebbe, però, accadere che a quella data, il professionista sia fuori copertura e quindi il Condominio, in tale caso, non potrebbe contare sull’assicurazione e dovrebbe procedere contro il patrimonio personale di questo, col rischio di non trovare nulla di aggredibile.
Quest’ultima clausola, seppur molto rischiosa per il Condominio (a parere dello scrivente), è considerata regolare e legittima (Cass. SS. UU., 06 maggio 2016, n. 9140) e pertanto può essere legittimamente inserita nelle polizze.
Occorre, dunque, che l’amministratore e/o il RDL prestino molta attenzione, tanto più che non appare possibile “imporre ad un professionista di mantenere attiva la polizza assicurativa fino al termine del periodo in cui l’Agenzia delle Entrate può controllare la documentazione inerenti i lavori coperti dal Superbonus (ovvero: 8 anni dal termine dei lavori, salvo eventuali atti interruttivi)”. Quest’ultima osservazione virgolettata è tratta dall’articolo dell’Avv. Peter Geti Lewis https://www.condominiocaffe.it/le-clausole-claims-made-nei-contratti-assicurativi-professionali-sono-una-garanzia-per-il-superbonus/ ).
Ragion per cui sarebbe bene accertarsi che la polizza preveda anche una “estensione postuma” (magari decennale) atta a coprire i periodi successivi alla fine del rapporto contrattuale dell’assicurato.
Superbonus in Condominio e Responsabile dei lavori. Fasi, procedimenti, formule e check-list
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