Sì alla detrazione anche se non si esegue la coibentazione del solaio sottostante e chiarimenti sulla modalità del conteggio dei sui lavori parziali al fine dello stato avanzamento dei lavori. Questi sono i due principali chiarimenti che ENEA ha pubblicato sul suo proprio sito. Tali precisazioni sono intervenuto “a seguito di alcuni chiarimenti interpretativi” avuti con il ministero della Transizione ecologica.
In merito al primo aspetto, si è precisarto che è agevolabile con il Superbonus la coibentazione del tetto che non separa un vano riscaldato dall’esterno. Tale chiarimento è stato reso necessario perchè la legge di Bilancio 2021 ha stabilito che gli interventi per la coibentazione del tetto sono agevolabili “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”. Alla luce della disposizione si è sollevato il dubbio in merito ad uno dei presupposti per ottenere l’agevolazione sugli interventi di efficientamento energetico che è sempre stato che l’isolamento riguardi una parete che separa un ambiente riscaldato dall’esterno. Pertanto non era chiaro se il tetto dovesse delimitare un ambiente riscaldato o se l’agevolazione fosse riconosciuta anche nei casi in cui, tra il tetto e l’ambiente riscaldato, c’è un sottotetto non abitabile e non riscaldato.
Al fine di sciogliere questo dubbio interpretativo, l’Enea, sentito il Ministero per la Transizione Ecologica, ha spiegato che “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.
Il secondo chiarimento invece, verte sulla modalità con cui conteggiare i lavori parziali ai fini degli Stati di avanzamento lavori (SAL).
Partendo dal presupposto che la scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento. È quindi fondamentale determinare con esattezza lo stato di avanzamento dei lavori. A tal proposito L’Enea ha chiarito “che le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori”.
Sempre l’ENEA ha reso pubblici i dati relativi al Superbonus 110% che, da settembre in poi, verranno aggiornati e pubblicati il primo giorno di ogni mese. Le cifre testimoniano il crescente successo dell’operazione.
I dati sono consultabili direttamente dal link
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Report_dati_mensili_310821.pdf
Superbonus 110% il kit di sopravvivenza per l’amministratore di condominio
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