L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 5 del 7 gennaio 2022, ha precisato che, in presenza di un edificio composto da un unico corpo di fabbrica comprendente due unità residenziali, una pertinenza ed una unità censita nella categoria catastale C/6, il singolo proprietario dell’immobile potrà accedere al Superbonus solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%.
Nel testo della risposta l’Agenzia inoltre chierisce che nel caso di edifici di un unico proprietario, laddove sussistano tutti i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è costituito comprese le pertinenze.
Infine, per verificare la natura “residenziale” dell’edificio, non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio. Pertanto, box o cantina che sono pertinenze di una abitazione, non vanno considerate ai fini del computo della superficie catastale
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