Le spese effettuate tramite lo “sconto in fattura” per la ristrutturazione di un condominio possono essere incluse tra le spese incrementative, avendo contribuito ad aumentare il valore dell’immobile, ed essere quindi dedotte, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infra quinquennale, dal prezzo di vendita dell’immobile. È questa la precisazione fornita dall’Agenzia con Risposta_204_24.03.2021
Nel caso di specie a rivolgersi all’ADE, questa volta, è stato il proprietario unico di un’unità immobiliare, facente parte di un condominio minimo che ha deliberato lavori di riduzione del rischio sismico ed efficientamento energetico rientranti nel superbonus. In parallelo, l’istante intende sostituire i serramenti della propria abitazione, come intervento “trainato”.
L’ istante avendo sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile, chiede, trattandosi di vendita infra-quinquennale, se, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, potrà dedurre dal prezzo di vendita sia la spesa per la ristrutturazione condominiale, sia quella per la sostituzione dei serramenti interni.
L’Agenzia ritiene che le spese, anche se non effettivamente sostenute dall’istante attraverso lo sconto in fattura, per la ristrutturazione e per la sostituzione dei serramenti possono rientrare tra le spese incrementative, nell’accezione formulata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 16538/2018), in quanto non attengono alla normale gestione del bene ma ne hanno aumentato il valore.
Tali spese (riduzione del rischio sismico, l’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi) rientrano tra le spese incrementative deducibili dal prezzo di vendita, quindi, possono essere considerate, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infra-quinquennale del fabbricato, tra i costi inerenti all’immobile stesso ed essere dedotti dal prezzo di vendita.Non rileva, ai fini dei quesiti sottoposti al vaglio dell’Agenzia, il fatto che le spese diano diritto al Superbonus o che l’istante intenda fruire dello sconto in fattura, in alternativa alla detrazione d’imposta.
Pertanto, le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, e per la sostituzione dei serramenti, rientrano tra le spese incrementative, e quindi si possono considerare, ai fini del calcolo della plusvalenza dell’immobile, tra i costi inerenti all’immobile stessi.
Il contribuente, nel caso di specie avrà un “doppio beneficio”: quello di cui può fruire per i lavori ammessi al superbonus e quello di vendere l’immobile prima dei 5 anni.
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