Con risposta emessa dalla Agenzia delle Entrare, n. 656 del 5 ottobre 2021 (si veda testo in allegato), si precisa che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione rileva che l’edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati mentre risulta irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.
Nel caso di specie, l’Istante potrà aver accesso al Superbonus 110% in relazione alle spese dallo stesso sostenute per l’esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul “villino” di cui è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio “nucleo familiare”, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma.
Nel testo della risposta l’Agenzia richiama la circolare n. 24/2020, secondo cui “l’agevolazione spetta alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa che sono proprietari nudi proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, questi hanno diritto comunque alla detrazione per le spese sostenute a prescindere dalla quota di proprietà”.
In allegato il testo della risposta.
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