La risposta n. 23/2022 emessa in data odierna dalla Agenzia delle entrate analizza la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori, e sugli adempimenti previsti per l’esercizio dello sconto in fattura.
Nel caso di specie il Condominio istante, composto da vari fabbricati indipendenti, vorrebbe effettuare degli interventi edilizi rientranti nell’ambito del cd. Superbonus. Gli interventi coinvolgeranno le parti comuni di ciascun fabbricato ed, eventualmente, alle unità immobiliari all’interno del singolo fabbricato, mentre non coinvolgeranno parti comuni a più fabbricati.
I quesiti posti sono:
– considerato che il Condominio è costituito da più fabbricati, i lavori rientranti nel perimetro di applicazione del Superbonus siano deliberati non già dall’assemblea condominiale nel suo complesso, bensì da separate assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati interessati dagli interventi;
– inoltre ai fini dello sconto in fattura, è possibile presentare comunicazioni distinte per gli interventi relativi ai singoli fabbricati su cui interverranno i lavori, esponendo sempre il medesimo e unico codice fiscale del condominio.
La riposta dell’Agenzia in riferimento al secondo quesito è che potranno essere inviate tante comunicazioni, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi.
In merito all’assemblea,invece, la risposta è la seguente: “la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica. Ai fini dell’applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell’agevolazione siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi”.
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