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Superbonus: la verifica dei requisiti dell’appaltatore da parte dell’amministratore e/o RDL

Superbonus: la verifica dei requisiti dell’appaltatore da parte dell’amministratore e/o RDL

Come si accertano i requisiti del rappresentante della committenza?

Dall’art. 1365 c.c. traiamo che con la stipulazione di un contratto di appalto, il committente si obbliga a corrispondere il prezzo pattuito mentre l’appaltatore si impegna a realizzare l’opera con propri mezzi ed organizzazione.

Spesso il committente ha l’erronea convinzione che una volta incaricato un soggetto ad eseguire delle opere, col fatto che debbano essere eseguite dall’appaltatore a sua cura, questi rimanga l’unico responsabile in toto di ciò che potrebbe accadere, come danni a cose e/o persone.

Non è proprio così: in realtà, in capo al committente possono sorgere delle responsabilità che seppur conseguenti a danni causati dalla Ditta esecutrice, potrebbero ricadere su di lui qualora emergesse la palese inadeguatezza dell’appaltatore per le opere commissionate.

Si tratta della cosiddetta “culpa in eligendo“, ossia, in pratica, la colpa per aver nominato un soggetto non adatto a compiere una data opera.

Si tratta di un principio più volte ribadito dai giudici – in occasione delle controversie per le quali sono stati chiamati a decidere – anche in tema condominiale, laddove il committente è per l’appunto il Condominio e l’amministratore è colui che, facendone le veci, deve adottare le dovute accortezze.

In cosa consistono queste accortezze nello scegliere un esecutore per dei lavori?

La normativa di riferimento, a tutt’oggi, rimane il D.Lgs n. 81/2008  e s.m.i. anche noto come Testo Unico di salute e Sicurezza sul Lavoro.

In particolare, l’art. 26, lettera a) di tale normativa, richiede che il datore di lavoro verifichi “l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. […]”.

Si osserva, però, che l’art. 26 si rivolge al “datore di lavoro”, ossia quel soggetto che annovera lavoratori ad esso subordinati e dunque ci rientrerebbe il Condominio solo se anch’esso avesse almeno un proprio dipendente come ad esempio il portiere.

L’art. 90, invece, si riferisce al “committente e al responsabile dei lavori” e dunque fornisce indicazioni che si rivolgono a tutti i Condomini in quanto stazioni appaltanti e non solo a quelli che hanno dipendenti a carico.

In tal caso l’amministratore del Condominio, anche qualora si tratti di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

  • “verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare […];
  • chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. […]”

Tale normativa appare, però, sostanzialmente scarna e insufficiente e, dunque, in tema di verifica della idoneità tecnico-professionale si guarda anche ad altre fonti.

Ad esempio la Suprema Corte (Cass. Pen, 19 aprile 2010, n. 15081) chiarisce come la necessità di una verifica dell’idoneità tecnico-professionale non si limiti al solo aspetto documentale: il committente di lavori dati in appalto deve improntare la sua condotta alle fondamentali regole di diligenza e prudenza e “[…] scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (…)” .

Superbonus in Condominio e Responsabile dei lavori. Fasi, procedimenti, formule e check-list

Nel concreto come procede il rappresentante della committenza nell’accertare i requisiti? Innanzitutto, richiede certi dati all’impresa già al momento in cui la stessa viene invitata a partecipare alla gara di appalto.

Ad esempio, il candidato appaltatore deve essere iscritto al Registro della Camera di commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto. In virtù di quest’iscrizione, l’impresa deve produrre copia del certificato.

Poi la tipologia dell’opera da svolgere deve essere tra quelle previste nello Statuto dell’impresa.

Questi aspetti ci fanno capire come nella fase di accertamento (step molto delicato), non si debba trascurare alcunché.

Se ad esempio il Condominio commissiona lavori il rifacimento impianto fognario ad un’impresa che nel suo Statuto annovera solo un riferimento ad attività di pulimento, anche se l’azienda esiste ed è regolarmente iscritta alla Camera di commercio, non aveva le competenze per occuparsi di tali opere e quindi ricorrerebbe la culpa in eligendo.

Analogamente se l’amministratore contrattualizzasse un’impresa per la realizzazione del cappotto termico, ma emergesse che questa poteva fare solo lavori elettrici.

In tema di verifica requisiti dell’appaltatore, può risultare utile consultare il protocollo siglato tra ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani di Macchine e Attrezzature per la Ceramica) e CONFINDUSTRIA Ceramica, presentato nel 2016 ed avente come tema i requisiti tecnico-professionali delle aziende appaltatrici.

In tale documento si fa riferimento all’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. La giurisprudenza ha precisato che tale autocertificazione deve assumere contenuti specifici e dettagliati e non può limitarsi ad una generica attestazione sul possesso dei requisiti adeguati allo svolgimento dei lavori.

Qui sotto un esempio di tale tipo di autocertificazione, da completare in base alle esigenze.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

(Art. 26, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Io sottoscritto ____________________________________________ nato a _____________________________ (______) il ___/___/___/ e residente a _____________________________ (______) in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società ______________________ con sede legale in ____________________ via __________________ n. ____ con attività di _____________________________________

Cod.Fisc. _________________________ P.IVA _________________ (telefono ______/___________), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché dell’art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

 

D I C H I A R O

 

sotto la mia personale responsabilità:

− di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26, comma 1 lettera a), punto 2, del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81;

□ di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi /oppure di aver effettuato la valutazione dei rischi della e di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione;

□ di essere altresì in possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008.

 

In fede.

 

Luogo: _____________________ data: ___/___/___

 

(Timbro e firma)

 

________________________

 

Si allega documento di riconoscimento ___________________________________

 

–          Documento di identità del Datore di Lavoro o suo delegato;

–          Documento Unico Regolarità contributiva (D.U.R.C.);

–          Polizza assicurativa RCO — RCT (nel protocollo sono riportate altre indicazioni relative alla polizza);

–          “informativa sui rischi introdotti dalle attività, coerente rispetto alla particolare tipologia di lavoro descritto nel contratto/ordine, corredata dalle misure di sicurezza che saranno intraprese”;

–          in caso di subappalto, “allegare la documentazione sopra riportata e la compilazione dell’allegato 1 anche del/i subappaltatore/i”.

A chi spettano i controlli? La verifica di cui sopra incombe sull’amministratore e/o sul Responsabile Dei Lavori tanto più se soggetti distinti e separati, ma viene eseguita normalmente DOPO che l’appalto è stato assegnato, sicché qualora emergesse qualche mancanza, il rappresentante della committenza deve informare il Condominio per i necessari provvedimenti. In ogni caso PRIMA di avviare il cantiere.

Prima di tale incarico assembleare, l’amministratore ben farebbe a suggerire all’assemblea stessa di fissare dei criteri di selezione delle imprese a monte, nonché delle regole per l’aggiudicazione dell’appalto sulla base di parametri che può decidere insindacabilmente (ossia nessun giudice potrebbe stabilire che non rientri tra i poteri assembleari).

Si potrebbe optare, ad esempio:

  • per il maggior numero di attestati;
  • per una reputazione garantita da qualche condòmino in particolare;
  • per la maggiore dilazione nei pagamenti che l’impresa può concedere.

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