Contatta la redazione: redazione@condominiocaffe.it | Redazione 0803219961 | 3402464960

Superbonus: quel brutto vizio di cambiare le regole del gioco in corsa

Superbonus: quel brutto vizio di cambiare le regole del gioco in corsa

Nuovo governo, nuove regole. Con il Decreto Aiuti quater approvato dal Cdm il 10 novembre il superbonus cambia ancora, ma non risolve i problemi creati dal Decreto Rilancio.

Nuovo governo, nuove regole

Con il Decreto Aiuti quater approvato dal Cdm il 10 novembre il superbonus cambia ancora, ma non risolve i problemi creati dal Decreto Rilancio che l’aveva creato e dalle successive venti modifiche circa che si sono susseguite negli ultimi due anni.

Innanzitutto non offre nessuna soluzione per sbloccare i 6 miliardi di euro di crediti congelati nei cassetti fiscali delle imprese perché il sistema bancario e Poste Italiane hanno bloccato le cessioni.

L’intervento della Cassazione

Le cinque sentenze pronunciate dalla Terza Sezione della Cassazione Penale lo scorso 28 ottobre che hanno respinto i ricorsi di Poste, Cassa Depositi e Prestiti, Groupama Assicurazioni, Banca Desio e Illimity Bank contro i sequestri dei crediti d’imposta che avevano acquistato dal Consorzio Sgai di Napoli, successivamente indagato per associazione a delinquere e truffa aggravata ai danni dello Stato, hanno dato un’ulteriore giro di vite alle saracinesche già serrate e non è difficile capire il motivo: sfiducia verso un legislatore schizofrenico e un Fisco non propriamente affidabile nelle sue interpretazioni.

I ricorsi, infatti, si fondavano sul dato testuale dell’art. 121, 4 comma del D.L. 34/20 (“I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto”), invocando, quindi, la piena autonomia e separazione tra il bonus edilizio spettante ab origine al beneficiario e il credito edilizio che si “genera” in capo al cessionario o fornitore per effetto della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nonché sulla circolare n.24 dell’8 agosto 2020 della stessa AdE, la quale dichiarava expressis verbis “pertanto, se un soggetto acquisisce il credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario o il fornitore che ha acquistato il credito in buona non perde il diritto di utilizzare il credito d’imposta”.

La Cassazione, invece, ha demolito le basi della difesa dei ricorrenti ricordando che il comma 3 dell’art. 121 del D.L. 34/20 contraddice la separazione fra bonus e credito laddove specifica che “Il credito d’imposta e’ usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione”, il che conferma la “natura intrinsecamente derivativa” del credito rispetto alla detrazione, sottolineando, quanto alle circolari dell’AdE, che non possono contraddire una norma primaria, aggiungendo che comunque la stessa Agenzia ha poi cambiato idea con la successiva circolare n. 23 del 23 giugno 2022.

Non può sottacersi il fatto che tra quei due anni intercorsi fra le circolari citate è stata commessa la più grande truffa ai danni dello Stato della storia repubblica italiana, che ha reso necessarie modifiche legislative anti- frodi, comportando altresì una radicale rivisitazione del concetto di “buona fede” del fornitore e cessionario, richiedendo una diligenza professionale specifica, il che ha comportato ulteriori adempimenti, fra i quali la necessità di acquisire documentazione fotografica e video per manlevarsi da ogni responsabilità.

In altre parole, banche e Poste avevano fatto affidamento sulla legge e sulle circolari interpretative dell’Agenzia, acquistando con denari veri crediti rivelatisi falsi e attualmente sequestrati: comprensibile la doccia gelata per tali soggetti, in quanto, come giustamente osserva Enrico Zanetti in un articolo di Eutekne, “vedono seriamente avvicinarsi la possibilità di dover considerare un domani irrimediabilmente e definitamente inutilizzabili quegli attivi iscritti nei loro bilanci”. In altre parole, in cassaforte hanno “carta” che ha lo stesso valore dei soldi del Monopoli.

Preme evidenziare che, comunque, il superbonus non può e non deve essere equiparato solo a una grande truffa, perché i numeri confermano che effettivamente ha contribuito a rilanciare l’edilizia ed iniziare ad efficientare il nostro patrimonio immobiliare, prova ne sia che sono ancora in bilico 30 mila imprese che occupano circa 150mila addetti, mentre i richiedenti in totale sono 326.819, di cui 40 mila condomini, 191 mila edifici familiari e 95 mila immobili indipendenti.

Le modifiche introdotte dal Governo Meloni

Il governo Meloni, anziché far uscire dal limbo cittadini, imprese e banche, pare affossarli ulteriormente verso una palude di incertezza.

In sintesi, il Decreto Aiuti quater prevede:

  1. mantenimento in via transitoria del superbonus al 110% anche nel 2023 per chi alla data di entrata in vigore del decreto (così si legge nella bozza diffusa, che, se confermata, vanificherà tutti i progetti finora elaborati perché non ci sarà un lasso di tempo sufficiente per presentare la CILA) abbia già effettuato la comunicazione di inizio lavori (Cila) o presentato la documentazione necessaria negli interventi di demolizione e ricostruzione;
  2. il bonus continuerà a essere al 110% fino al 2025 per gli interventi realizzati dalle Onlus sulle strutture sociosanitarie;
  3. per le villette resta la proroga al 31 marzo 2023 per il completamento dei lavori di chi, al 30 settembre, aveva raggiunto il 30% degli interventi;
  4. dal primo gennaio 2023 la percentuale passerà dal 110 al 90% per le spese sostenute nell’anno, dal 2024 la percentuale passerà al 70% e dal 2025 al 65%;
  5. per le unifamiliari il superbonus 90% sarà possibile solo se utilizzate come prima casa e solo per chi ha un reddito non superiore ai 15 mila euro, per calcolare il quale si prendono in considerazione tutti i redditi della famiglia, dividendoli per un coefficiente determinato dal numero dei membri del nucleo familiare.

Superbonus in Condominio: guida alle procedure da adottare

A proposito di quest’ultimo punto, Il Sole 24 Ore offre degli esempi per capire meglio il meccanismo: un coniuge aggiunge un punto al denominatore, un terzo componente (come per esempio un figlio) aggiunge lo 0,5. Da due figli in poi si aggiunge un altro punto. E quindi, spiega il quotidiano, per esempio per una coppia il tetto al reddito complessivo si attesta a 30 mila euro, per una famiglia di tre persone arriva a 37.500 mentre con quattro componenti si arriva a 52.500.

Chiaro lo scopo perseguito: rendere più equo il superbonus, che finora ha riguardato per il 15% i condomini e per l’85% le villette, quindi è andato a beneficio dei più agiati, lasciando indietro le fasce più deboli. Le nuove norme, tuttavia, così come concepite, difficilmente potranno assicurare il goal: un superbonus al 90%, secondo ANACI (amministratori) e ANCI (costruttori) comporterà la fine degli interventi nei condomini, proprio gli immobili che più necessitano di riqualificazione e dove abitano le persone meno abbienti.

Sullo sfondo è in corso una speculazione sfrenata: stante il blocco delle cessioni da parte delle banche, sul mercato sono comparsi gruppi d’affari che comprano i crediti dal contribuente per il 110% al 70%, il che vuol dire non riuscire a pagare i fornitori o costringerli a svendere il proprio lavoro.  I fornitori, a propria volta, avendo già applicato lo sconto in fattura, ma non riuscendo a cedere il credito alle banche, si ritrovano cassetti fiscali pieni e conto in banca vuoto.

Il colpo di grazia l’ha dato il Ministro Giorgetti, il quale ha dichiarato che la cessione dei crediti fiscali non è un diritto, ma una facoltà: vero, ma è altresì vero che difficilmente i privati hanno un Irpef tale da poter portare in detrazione somme pari a quelle necessarie per una ristrutturazione edilizia, pertanto la cessione, più che una facoltà, è una scelta obbligata, soprattutto per i futuri beneficiari del superbonus 90% con un reddito non superiore alla soglia di €15000 fissata dal nuovo decreto. E comunque simili affermazioni, pronunciate allo spirare del superbonus 110% con molti ancora in corsa da due anni, rischiano di alimentare la tensione fra la platea degli interessati che è già a livelli allarmanti.

In conclusione, tutti, cittadini, imprese e banche si ritrovano in un cul de sac dal quale continua a non intravedersi via di fuga. Non resta che confidare ancora una volta nella legge di conversione, sperando non deluda nuovamente le aspettative, rendendo inevitabile l’ennesimo aiuto tramite decretazione d’urgenza dalla numerazione tendente all’infinito.

Benefici fiscali a prova di frode. Ambito oggettivo e profili di responsabilità. Ebook.

©Riproduzione riservata

Avv. Ester Soramel

Associazione Consumatori Attivi

Ricevi le principali novità sul Condominio in tempo reale direttamente nella tua casella email. Iscriviti gratuitamente agli aggiornamenti di CondominioCaffe


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Ti possiamo aiutare?