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Superbonus. Rimborsare al Fisco un credito non percepito: quando al danno si aggiunge la beffa

Superbonus. Rimborsare al Fisco un credito non percepito: quando al danno si aggiunge la beffa

Chi si è visto defraudato, a propria insaputa del superbonus, potrà subire anche una azione da parte del Fisco

Il Decreto-legge Cessioni (Dl 13/2022) cambia per la quarta volta in poco più di tre mesi le regole sulle cessioni dei crediti d’imposta legati ai bonus e superbonus edilizi. Dopo il blocco delle cessioni successive alla prima, scattato lo scorso 17 febbraio, torna la possibilità di due ulteriori cessioni (una libera e due sottoposte a controllo) e si potrà effettuare una cessione aggiuntiva (la quarta), subordinata all’esaurimento dei passaggi precedenti, e solo con le banche delle quali si sia correntisti.

Considerato che il sistema delle cessioni dei bonus edilizi si ricollega al Decreto Rilancio di maggio 2020 poi convertito in legge a luglio, siamo complessivamente alla 14ma modifica in meno di due anni.

Probabilmente un record nella storia della Repubblica italiana, come l’ammontare delle truffe che ne sono scaturite, le quali hanno raggiunto la cifra da guinness di 4,4 miliardi di euro

Questa isteria normativa sta mettendo a dura prova i nervi di imprese e professionisti.

Le prime, già duramente provate dalla difficoltà di reperire le materie e dai rincari delle stesse, hanno subito lo stop&go del blocco delle cessioni, che ha rischiato di far saltare centinaia di cantieri, poi ripartite sì, ma con nuove regole, che hanno comunque comportato una revisione dei cronoprogrammi, oltre al fatto che allo stato il rischio concreto è di andare verso lo stallo totale, visto che Unicredit e Intesa San Paolo hanno già annunciato di non accettare più cessioni per esaurimento del plafond.

I secondi vengono da due anni di normative emergenziali, fatte di contributi e crediti d’imposta le cui regole mutavano in base alle FAQ e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate: a loro si è chiesto di certificare e asseverare, previa stipula di adeguata assicurazione, il tutto sotto minaccia di gravissime responsabilità penali e adesso, sempre a loro, si chiede di rispondere in 5 giorni alle richieste di chiarimenti sulle cessioni dei bonus edilizi da parte del Fisco, il quale, di contro, ha 8 anni per fare i controlli.

L’Agenzia delle Entrate, come se non bastasse, continua a non rispondere ai legittimi quesiti che stanno ponendo le vittime delle truffe dei bonus.

Chi si è visto defraudato a propria insaputa del superbonus da parte di general contractor che li hanno illusi promettendo riqualificazioni “chiavi in mano” al solo fine di accaparrarsi i crediti quale futuro avrà?

Pur essendo vittima incolpevole subirà l’azione di ex art. 311/2014 da parte del Fisco?

L’art. 121 comma 5 del D.L. 34/20 dispone che “qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1”, ovviamente con maggiorazione di sanzioni e interessi secondo quanto disposto dall’art. 13 del D. Lsgs. N.471/97.

Il richiamo a tale disciplina crea non poco panico, considerato che prevede sanzioni del 135% in caso di dichiarazione fraudolenta (art. 1, co.3) oppure dal 100% al 200% in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 13 , co.5).

In realtà, ricordando che nella maggior parte delle ipotesi al vaglio delle Procure di mezza Italia le cessioni sono avvenute all’insaputa del contribuente/cedente, la cui unica colpa è stata quella di aver sottoscritto contratti d’appalto e inviato documenti ai general contractor, i quali poi, in totale autonomia e senza alcuna comunicazione al cliente, hanno asseverato computi metrici per lavori mai eseguiti e si sono ceduti il credito tramite propri intermediari, tali sanzioni non appaiono applicabili ai beneficiari del credito, visto che, appunto, il beneficio è stato loro carpito e non lo utilizzeranno nelle rispettive dichiarazioni.

Tuttavia, pur essendo vittime e quand’anche venisse accertata la responsabilità, anche penale, dei cessionari, sarà difficile per loro salvarsi dalla sanzione prevista dall’art.13 co.4 del D.Lgs. 471/97 che punisce in generale l’utilizzo di crediti d’imposta “in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”, senza quindi alcun riferimento alla compensazione, con una sanzione pari al 30% del credito.

In altre parole, in caso di maturazione fraudolenta del credito, generato su lavori pur non effettuati ma finalizzato comunque alla cessione dello stesso, il beneficiario come chiunque sia intervenuto nella catena delle cessioni, rischia quanto meno la sanzione di cui sopra.

Se tale ricostruzione venisse confermata, si arriverebbe all’assurdo che chi si è visto derubato del superbonus senza aver ottenuto la riqualificazione del proprio immobile si troverebbe costretto a renderne una parte, maggiorata di interessi e sanzioni, al Fisco. Summus ius, summa iniuria, direbbe Cicerone.

In uno stato di diritto, le leggi dovrebbero tutelare le vittime, non punirle. Si confida, pertanto, che nella quindicesima modifica al Decreto Rilancio si ponga rimedio a tale inaccettabile vulnus.

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Avv. Ester Soramel

Associazione Consumatori Attivi

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