A poche settimane dalla entrata in vigore del Decreto Rilancio, gli entusiasmi iniziali sulla introduzione di un nuovo bonus al 110% per gli interventi di ristrutturazione stanno, pian piano, ridimensionandosi, per lasciare il posto a un più cauto approccio.
Ancora prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è parlato e scritto tanto del nuovo super bonus.
Esponenti dell’attuale Esecutivo, testate e non solo hanno presentato tale incentivo come una proposta shock per rilanciare il settore dell’edilizia da tempo in crisi.
Secondo le previsioni del Governo, con il nuovo super bonus, sarà possibile intervenire sul patrimonio immobiliare del nostro Paese con importanti e onerosi interventi senza che famiglie e condomini, già messi in difficoltà dal lockdown, debbano mettere mano al portafoglio, anticipando un euro.
Questo, almeno, sulla carta.
Ora è il tempo di ragionare e valutare, dati alla mano, se e in che modo è effettivamente possibile sfruttare il nuovo incentivo, al fine di evitare inattese “sorprese”.
Il primo problema (di non poco conto) da superare è il fattore tempo. Come noto, rientrano nel nuovo super bonus le spese documentate e sostenute nel periodo ricompreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Diciotto mesi non sarebbero, di per sé, poco tempo.
Lo diventano se si pensa alla tipologia di interventi strutturali richiesti dal Decreto per accedere al bonus e al fatto che i principali soggetti interessati sono i condomini, ove non è sempre agevole giungere in tempi rapidi a una delibera che approvi opere così importanti anche e soprattutto da un punto di vista economico.
Se a ciò si aggiunge che, in particolare nelle ipotesi in cui si scelga di optare per la cessione del credito (novità certamente “allettante”), occorre un pool di professionisti e figure tecniche per superare un farraginoso, complesso e ancora poco chiaro iter, mentre il singolo contribuente potrebbe essere chiamato ad anticipare qualche spesa, è evidente che, ottenere il beneficio fiscale, potrebbe rivelarsi tutt’altro che facile.
Superate queste iniziali difficoltà, legate essenzialmente alle tempistiche e al modo di mettere d’accordo tutte le parti coinvolte soprattutto nei casi di cessione del credito, al fine di sfruttare le potenzialità di questo bonus, occorre individuare con attenzione le tipologie di lavori agevolabili.
Gli interventi relativi al cappotto termico, che sembrano essere quelli a cui più punteranno i condomini, non danno automaticamente diritto al bonus.
Al riguardo, occorre precisare che l’art. 119, Decreto Rilancio prevede che “ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi […] devono assicurare […] il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta”.
Attenzione! Non tutti i lavori sul cappotto consentono di ottenere un miglioramento di ben due classi energetiche.
Secondo il portavoce di Renovate Italy, Stefano Cera, solo una parte, pari forse al 30% – 40% di interventi sul cappotto termico sarà in grado di garantire il miglioramento richiesto dalla norma di due classi energetiche.
Altro importante aspetto da tenere in considerazione, è la previsione di precisi massimali di spesa per ciascuna tipologia di intervento, in relazione ai quali si attendono ancora i primi ufficiali chiarimenti.
Per talune tipologie di lavori, il tetto massimo di spesa potrebbe rivelarsi troppo basso, costringendo le imprese che effettuano i lavori, già messe in difficoltà dall’anticipazione dei costi nei casi di cessione del credito o sconto in fattura, a dover rivedere al ribasso i propri compensi, con la conseguenza che tale meccanismo potrebbe diventare proibitivo per piccole e medie imprese.
Ciò nondimeno, il super bonus offre certamente molte opportunità senza precedenti, ma non senza rischi.
Occorre, dunque, un attento e preliminare studio del caso concreto, al fine di non esporsi con costi molto elevati, vanificando così il vantaggio fiscale.
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