Il 2022 porta in eredità al 2023 crediti edilizi incagliati per oltre 5 miliardi di euro: secondo una recente indagine di CNA, quasi 50mila imprese non riescono a cederli e lamentano un notevole peggioramento delle condizioni finanziarie proposte dai potenziali acquirenti; nello specifico, il 75% delle imprese ha il cassetto fiscale pieno da oltre 5 mesi e più della metà detiene crediti superiori a 100mila euro.
Le 5 sentenze della Corte di Cassazione pubblicate il 28 ottobre 2022 su casistiche precedenti l’entrata in vigore del primo decreto antifrode (il D.L. n. 157/2021), poi, hanno definitivamente comportato lo stop alle cessioni da parte delle banche.
Va da sé che se non verrà trovata una soluzione allo sblocco dei crediti i bonus edilizi anziché rilanciare il settore ne comporteranno il fallimento.
Il nuovo governo ha tentato di correre ai ripari con il Decreto Aiuti quater, ma di fatto, oltre a decretare la fine del superbonus al 110%, che passerà al 90%, non ha disincagliato ancora nulla, anzi.
Per sostenere le imprese ricche di crediti, ma povere di liquidità, la Legge di Bilancio ha previsto che SACE (SpA controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che fornisce garanzie finanziarie per l’accesso al credito delle aziende) possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito per finanziamenti erogati a imprese che realizzano interventi rientranti nel superbonus.
Tradotto: le imprese, per salvarsi, dovranno ulteriormente indebitarsi, il che rende sempre attuale la nota citazione de Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, ossia tutto cambia perché nulla cambi.
Considerato il richiamo all’art.15 del decreto-legge n.50 del 2022, le garanzie dovrebbero operare su finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. La garanzia copre l’importo del finanziamento entro limiti – 70, 80 o 90 per cento – inversamente proporzionali al fatturato dell’impresa e al numero di dipendenti, quindi:
- 90% per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per cento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Le garanzie potranno essere rilasciate da SACE rispetto ai finanziamenti erogati dalle banche alle imprese con codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che realizzano interventi rientranti nella disciplina superbonus, ex art.119 del DL 34/2020.
La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.
Va da sé che il superbonus verrà “scambiato” sempre più al ribasso. Attualmente i valori sono i seguenti:
- -80-85 euro ogni 110 euro per quadriennali/quinquennali
- 65-70 euro ogni 100 euro per decennali.
Il mercato è totalmente “selvaggio”: nessuna aliquota certa, nessuna tempistica e nessuna certezza di acquisto. Anche per quanto attiene la documentazione da presentare ogni cessionario ha la sua modulistica.
Perfino per i contratti firmati prima del blocco della cessione si naviga a vista, anche perché le risposte (se e quando arrivano) da parte di banche e enti di certificazione sono riassumibili nel loghetto “loading…” che ci appare su pc e smartphone quando aggiorniamo il sistema.
Le imprese, invece, hanno un bisogno disperato di certezze perché devono pagare ogni mese stipendi e oneri contributivi ai dipendenti (no DURC no bonus), le materie prime ai fornitori, le rate di mutui e finanziamenti alle banche, le tasse, gli affitti e magari anche vivere.
Dopo 31 mesi siamo ancora alle prese con la mission impossibile di mescolare la detrazione fiscale (il superbonus) con il meccanismo della cessione del credito, quando invece le due misure forse avrebbero dovuto viaggiare su binari sì paralleli, ma separati, perché il risultato finora ottenuto è di aver avviato migliaia di cantieri che non si sa se e come potranno concludersi in assenza di liquidità.
E così le innumerevoli modifiche all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 in tema di circolazione dei crediti edilizi in corso d’opera hanno trasformato il superbonus da opportunità a trappola.
Ciò che più preoccupa è che lo Stato, resosi conto che il gioco è diventato troppo complicato, intende abbandonare la partita con i giocatori ancora in campo. Se così fosse, il campo di gioco rischierà di trasformarsi in un campo santo.
Superbonus 110% no problem. Il KIT definitivo per l’Amministratore di Condominio
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