Dall’Agenzia delle Entrate arriva un sì condizionato in merito al beneficio fiscale previsto dal Superbonus relativamente alla installazione dei al superbonus per l’installazione di pannelli solari e
sistemi di accumulo.
Il caso di specie riguardava una persona fisica che sta costruendo in un terreno una villetta indipendente, destinata ad abitazione, per la quale ha richiesto un permesso di costruire.
Con la risposta n. 488 del 20 luglio 2021, avente ad oggetto il Superbonus 110% per gli impianti fotovoltaici su edifici di nuova costruzione, l’Agenzia delle Entrate precisa che anche nel caso di nuova costruzione, l’istallazione dell’impianto fotovoltaico deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici).
Resta fermo, tuttavia, in tale ipotesi l’accesso al Superbonus solo per le spese relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo.
Quindi, l’Agenzia delle Entrate, con questa nuova risposta, ha confermato questa possibilità, in quanto per l’installazione di sistemi solari fotovoltaici non si applica la condizione che impone che gli interventi siano eseguiti su edifici o unità immobiliari «esistenti» Pertanto, sono agevolate al 110% anche le installazioni realizzate in
fase di nuova costruzione, a patto che venga eseguito congiuntamente almeno uno degli interventi trainanti dell’ecobonus o del sismabonus, per i quali peraltro non spetta il 110%, perché, come si diceva, la norma impone che questi interventi trainanti, per essere agevolati, vengano effettuati su edifici esistenti.
Questo chiarimento è applicabile non solo per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, ma anche per il relativo sistema di accumulo.
Infine l’Agenzia delle Entrate, precisa che per la fruizione del superbonus sugli interventi «trainati» relativi al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo è necessario che questi «siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti, ammessi al superbonus».
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo della Risposta riportato in allegato.
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